Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine

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autorizzato anche a verificare, sia a campione sia sulla base di sospetti, il rispetto degli obblighi minimi imposti agli utilizzatori professionali in materia di conservazione sicura e segnalazione in caso di sparizione o furto. Quanto al secondo periodo, SO ritiene che la Confederazione debba farsi carico di una parte dei costi nel caso in cui la disposizione dovesse fungere da base giuridica per giustificare una vera e propria attività di controllo da parte dei Cantoni sull’esecuzione della LPre. Avanza inoltre una proposta di riformulazione del secondo periodo qualora la Confederazione non dovesse partecipare ai costi. Secondo AG, LU, TG e ZH, le risorse delle autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della legislazione sui prodotti chimici sarebbero già al limite a causa del sempre maggiore numero di compiti attribuiti loro. L’assunzione di compiti d’esecuzione in un settore del diritto il cui campo d’applicazione, alla luce degli sviluppi in corso nell’UE, potrebbe estendersi ulteriormente andrebbe oltre le possibilità di tali autorità o si ripercuoterebbe comunque negativamente sul livello di protezione al momento garantito. Per questo motivo, le autorità d’esecuzione cantonali dovrebbero limitarsi a condividere, in caso di sospetto, le informazioni a loro disposizione. Anche in questo caso viene chiesto di modificare il secondo periodo ed è avanzata una proposta di riformulazione. TG osserva inoltre che il proprio corpo cantonale di polizia non dispone né di personale specializzato nel settore in esame né di spazi adeguati per la conservazione di simili sostanze nel caso in cui se ne rendesse necessaria la messa al sicuro. Secondo BE, dalla disposizione si evince che l’attività di controllo sui punti vendita, per esempio in materia di registrazione e autorizzazione, pertiene in prima linea alla Confederazione. FR avanza critiche nei confronti di una possibilità di delega soltanto accennata e formulata in modo troppo vago, osservando che nel rapporto esplicativo non viene indicato il numero di controlli previsti né precisato in quali casi e a quali condizioni una simile delega venga impartita. GR è del parere che i Cantoni non dovrebbero svolgere compiti federali per conto di fedpol senza ricevere alcun compenso e che siano quindi necessarie considerazioni integrative in merito. SG evidenzia l’assenza di ogni riferimento all’onere concreto previsto per i Cantoni in termini di tempo, le risorse limitate dei Cantoni e la competenza della Confederazione in materia. SH e TI partono dal presupposto che l’attività di controllo prevista comporterà un notevole onere supplementare per le autorità cantonali competenti e che la Confederazione parteciperà quindi in maniera adeguata ai costi. VD è del parere che l’esecuzione dovrebbe essere di pertinenza esclusiva di fedpol. ZG chiede che la Confederazione si faccia carico completamente dell’onere che, ai fini dell’esecuzione della LPre, incomberà ai Cantoni in termini di personale. OW si oppone alla possibilità prevista di delegare compiti d’esecuzione ai Cantoni, ritenendo che una simile delega debba poter essere impartita soltanto dal Consiglio federale previa consultazione dei Cantoni e che la Confederazione debba compensare adeguatamente l’onere che ne deriva.

ACCS e chemsuisse auspicano una riformulazione del secondo periodo del capoverso 3 e avanzano una proposta in merito. Sostengono che l’esecuzione del presente progetto di legge richieda un approccio di polizia e che la competenza in materia pertenga quindi a fedpol. Aggiungono inoltre che le risorse delle autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della legislazione sui prodotti chimici vigente, la cui attività trova il suo fondamento nel diritto amministrativo, sarebbero già al limite a causa del sempre maggiore numero di compiti attribuiti loro. L’assunzione di compiti d’esecuzione in un settore del diritto il cui campo d’applicazione, alla luce degli sviluppi in corso nell’UE, potrebbe estendersi ulteriormente andrebbe oltre le possibilità di tali autorità o si ripercuoterebbe comunque negativamente sul livello di protezione al momento garantito. Per questo motivo le autorità d’esecuzione cantonali dovrebbero limitarsi a condividere, in caso di sospetto, le informazioni a loro disposizione.

4.1.25 Art. 24 SIC

Oltre a sostenere che l’accesso di fedpol al sistema d’informazione del SIC sia effettivamente necessario, SO si dichiara favorevole alla possibilità prevista per fedpol di chiedere il parere del SIC in caso di dubbi. Quanto all’eventualità di controlli a campione eseguiti dalle autorità d’esecuzione cantonali su incarico di fedpol, SO evidenzia l’impraticabilità della misura nel caso in cui non venga previsto un adeguato compenso da parte della Confederazione.