Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
L’obbligo di etichettare i precursori dovrebbe quindi incombere ai fabbricanti che dispongono delle conoscenze necessarie per stabilire quali prodotti siano assoggettati all’obbligo di autorizzazione, di registrazione o di segnalazione e come questi debbano essere etichettati. Allo stesso modo, i fabbricanti dovrebbero premurarsi di informare a tal proposito i commercianti, per esempio inserendo i pertinenti riferimenti all’interno della scheda di dati di sicurezza.
4.1.14 Art. 13 Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti
SO osserva che, alla luce della minaccia che le sostanze esplodenti rappresentano per chi le prepara e per terzi, i due divieti di cui alla presente disposizione siano giustificati anche all’interno di una società liberale come quella svizzera. FR dubita che le autorità d’esecuzione dispongano di risorse sufficienti per garantire il controllo sulla preparazione di sostanze esplodenti e sanzionare eventuali abusi. TG suggerisce di modificare il capoverso 1 e avanza una proposta di riformulazione. Reputa che, facendo esclusivo riferimento alle sostanze esplodenti, il capoverso potrebbe risultare incompatibile con l’articolo 9 capoverso 1 LEspl, dal momento che anche i preparati ai sensi di quest’ultima disposizione sono per natura esplosivi.
scienceindustries, SKW e VSLF ritengono che, nel caso in cui le sostanze siano state registrate per essere utilizzate professionalmente, sia difficile verificare il fine d’uso.
4.1.15 Art. 14 Segnalazione di sospetto
Capoverso 1
AG chiede di integrare l’avamprogetto con l’obbligo di informare la persona sospetta in merito alla registrazione del sospetto nel sistema d’informazione (cfr. art. 14 cpv. 3 LPD). Occorre inoltre che i dati vengano trattati secondo criteri chiari e cancellati nel caso in cui il sospetto dovesse risultare infondato. BL, GE e TI propugnano l’introduzione di un obbligo di segnalazione sistematico e auspicano che la formulazione potestativa del capoverso 1 sia sostituita con una formulazione imperativa. GE propone inoltre di introdurre un obbligo di segnalazione per i venditori anche nel caso in cui gli utilizzatori privati intendano acquistare una sostanza figurante nell’allegato II del pertinente regolamento (UE). SO ritiene che nel caso di furto o sparizione di quantità considerevoli di precursori come quelle generalmente in possesso degli utilizzatori professionali, una disposizione così formulata non permetta di realizzare gli obiettivi auspicati. Gli utilizzatori professionali devono quindi essere obbligati a trasmettere una segnalazione di sospetto a fedpol non appena dai loro depositi sparisce una quantità considerevole di precursori o qualora ne spariscano, a più riprese, quantità ridotte. Per GR non è chiaro se una segnalazione di sospetto o una denuncia costituiscano automaticamente un indizio ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 lettere b o d AP-LPre e se, al fine di verificare tale segnalazione di sospetto o denuncia, possano essere messe in atto soltanto le misure previste dall’articolo 15 AP-LPre o se sia possibile anche, a seconda dei casi, interrogare un numero non precisato di persone. VD è del parere che non sia ragionevole procedere all’analisi automatizzata di tutte le banche dati per ogni segnalazione di sospetto e che una raccolta supplementare di dati ai sensi dell’articolo 15 AP-LPre dovrebbe aver luogo soltanto nel caso in cui vi siano indizi sufficienti per presumere che una persona sospettata intenda utilizzare materiale esplosivo per fini illegali.
ACSI sostiene che la segnalazione di avvenimenti sospetti non dovrebbe essere una possibilità, bensì che dovrebbe, in particolare in caso di furti, costituire un obbligo sistematico. Secondo privatim nel messaggio che il Consiglio federale si appresta a redigere andrà specificato per chi è prevista la possibilità di segnalare avvenimenti sospetti e che non esiste alcun obbligo in merito. IG DHS è favorevole a un sistema di segnalazione, come quello previsto, non oneroso dal punto di vista burocratico. Il processo di segnalazione risulta agevolato dalla possibilità data alle aziende di trasmettere le loro segnalazioni in ogni momento e nel rispetto delle rispettive procedure e strutture interne. BHB approva il fatto che sia stata introdotta una possibilità di segnalazione e non un obbligo. Visto che molti commercianti ignorano se i prodotti presenti nel loro assortimento siano soggetti a un obbligo di registrazione o di segnalazione, ritiene che spetti ai fabbricanti informarli attivamente in merito. Allo stesso modo, mette in luce le enormi difficoltà per i