Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine

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2.3. Modifica dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Sostituzione di un’espressione

Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito in tutta l’ordinanza con «tachigrafo».

Art. 100 cpv. 1 lett. a e b, 1bis–1quater(nuovo) e 2

I requisiti tecnici concernenti il «tachigrafo intelligente» sono disciplinati nell’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) 2016/79929; quelli concernenti il tachigrafo analogico erano finora contemplati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/8530, che è stato però rielaborato e trasferito come allegato I nel regolamento (UE) n. 165/201431; i requisiti concernenti l’attuale tachigrafo digitale, infine, rimangono nell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. Dovendo aggiornare nell’OETV la delimitazione tra le varie generazioni di tachigrafi e le relative prescrizioni di equipaggiamento, le modifiche proposte costituiscono degli adeguamenti all’evoluzione del diritto europeo.

Per controllare la durata del lavoro e del riposo degli autisti o accertare la dinamica di un incidente diversi veicoli devono essere muniti di tachigrafo. Poiché le prescrizioni sull’equipaggiamento dei veicoli comprendono oggi anche i rimandi alle prescrizioni tecniche per il tachigrafo, con l’introduzione del «tachigrafo intelligente» la combinazione di norme in materia di costruzione ed equipaggiamento è diventata poco chiara. Ai fini di una maggiore comprensibilità, le definizioni degli apparecchi con i rimandi ai regolamenti UE e agli allegati tecnici di cui al capoverso 1 hanno dovuto essere scorporate e trasferite nei nuovi capoversi 1bis, 1tere 1quater. Il capoverso 1 disciplina unicamente quando e quali veicoli devono essere dotati di un tachigrafo analogico, digitale o «intelligente» oppure di un apparecchio per la registrazione di dati.

Il controllo periodico del tachigrafo è disciplinato nell’articolo 101, per cui il rimando di cui al capoverso 2 può essere omesso.

Prima del 15 giugno 2019 l’installazione del «tachigrafo intelligente» sarà già possibile, ma a titolo facoltativo. A partire da quella data diventerà invece obbligatoria su tutti i veicoli di nuova immatricolazione i cui conducenti sottostanno all’OLR 1. Per poter essere utilizzati nel traffico transfrontaliero i veicoli immatricolati prima del 15 giugno 2019 il cui conducente sottostà all’OLR 1 dovranno invece essere dotati di «tachigrafo intelligente» a partire dal 15 giugno 2034 (cfr. al riguardo la disposizione transitoria di cui all’art. 222p cpv. 3 P-OETV).

Art. 101 Collaudo, esame successivo e riparazione di tachigrafi

Le disposizioni vigenti relative a esame successivo e riparazione di dispositivi di limitazione della velocità e tachigrafi sono attualmente disciplinate nello stesso articolo e negli scorsi anni sono state adeguate ai nuovi requisiti. Per maggiore chiarezza vengono ora separate: le prescrizioni relative a collaudo, esame successivo e riparazione di dispositivi di limitazione della velocità sono trasferite negli articoli 99 e 99a (nuovo), lasciando nell’articolo 101 solo quelle concernenti il tachigrafo.

Cpv. 1: Le prescrizioni concernenti l’installazione e la configurazione del «tachigrafo intelligente» e relative componenti presuppongono che il personale di officina possieda una formazione specifica. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le officine che si occupano di installazione e manutenzione di questi apparecchi dovranno pertanto provare di impiegare personale avente il livello di formazione necessario per svolgere tali lavori e disporre delle opportune installazioni (ad es. versioni software degli apparecchi per test o documentazione specifica dei tachigrafi da installare e delle relative componenti). Questa disposizione non è volta a introdurre l’obbligo di formazione continua per il personale di officina, ma a

29 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1.

30 Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

31 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L

60 del 28.2.2014, pag. 1.