Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine
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4. Aspetti giuridici
4.1. Basi giuridiche
I presenti adeguamenti normativi si fondano sugli articoli 8, 12, 25 capoverso 2 lettera i, 56 e 106 capoverso 1 LCStr.
4.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il regolamento (UE) n. 165/201440, come pure i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/79941 e (UE) 2016/6842 della Commissione europea, sono stati recepiti nell’allegato I dell’Accordo sui trasporti terrestri concluso il 21 giugno 1999 tra Svizzera e Unione europea. Le modifiche normative proposte sono volte a creare equivalenza tra il diritto svizzero ed UE pertinente, in modo da garantire alle ditte di trasportai svizzere anche in futuro un accesso senza ostacoli al mercato europeo dei trasporti evitando distorsioni della concorrenza.
Anche l’Accordo europeo del 1° luglio 197043 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), importante nell’ambito dei trasporti transfrontalieri, non contempla requisiti tecnici propri riguardo al tachigrafo, ma rimanda tuttora al regolamento (CEE) n. 3821/8544. Benché possibilità e modalità di integrazione delle nuove prescrizioni UE nell’AETR siano ancora oggetto di trattative45 in seno al comitato principale per i trasporti su strada (Working Party on Road Transport) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), un loro recepimento è altamente probabile visto che, come spiegato, l’UNECE non dispone di requisiti tecnici propri in materia.
4.3. Protezione dei dati
Il «tachigrafo intelligente» registra automaticamente la posizione del veicolo (coordinate GPS) in determinati momenti e dispone di un’interfaccia con sistemi di trasporto intelligenti. Attraverso un’interfaccia radio CEN-DSRC, le autorità esecutive possono inoltre avere accesso, in modalità senza fili, a una serie di dati del «tachigrafo intelligente» elencati in maniera esaustiva nell’articolo 21 capoverso 2 OCCS. Poiché ciò impone requisiti più elevati per la protezione dei dati, è stato ad esempio inserito nell’articolo 17 OLR 1 un nuovo capoverso che disciplina il trattamento dei dati personali da parte del datore di lavoro. Delle norme in materia sono state recepite anche nell’OLR 2, nell’OETV, nell’OCCS e nell’ORECO mediante l’introduzione di nuove disposizioni.
40 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L
60 del 28.2.2014, pag. 1.
41 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1.
42 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente, GU L 15 del 22.01.2016, pag. 51.
43 Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22).
44 Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
45 Cfr. rapporto della 111a seduta del 25-26 ottobre 2016; scaricabile (in inglese) all’indirizzo http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/sc1/ECE-TRANS-SC1-406e.pdf.