Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine
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applicare la riduzione solo a partire dal 15 giugno 2019, nel qual caso la data di entrata in vigore della disposizione potrebbe ancora essere modificata.
Art. 13e cpv. 3
Anche la durata di validità della carta di controllo deve essere adeguata ai nuovi requisiti di sicurezza del diritto europeo (CSM_88 app. 11 regolamento di esecuzione [UE] 2016/799) e quindi ridotta a due anni dagli attuali cinque.
Tale riduzione, applicata nell’Unione europea a partire dal 2 marzo 2019, entrerà in vigore per la stessa data anche in Svizzera. Le carte rilasciate prima di allora manterranno la validità di cinque anni e potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza (cfr. disposizione transitoria di cui al nuovo art. 25 cpv. 3).
Anche in questo caso è possibile che l’Unione europea posticipi la data di applicazione al 15 giugno 2019, ma, a differenza delle carte dell’azienda, la modifica sarà introdotta in ogni caso.
Art. 14 cpv. 3 (nuovo)
In virtù dell’articolo 14 capoverso 2 il datore di lavoro e il conducente sono tenuti già oggi a provvedere al funzionamento ineccepibile del tachigrafo. Ciò sottintende anche provvedere alla sua tempestiva riparazione in caso di guasti, cosa che non è però espressamente sancita nell’attuale testo dell’articolo 14 capoverso 2. La disposizione è stata dunque integrata e adeguata alle prescrizioni europee (cfr. art. 37 cpv. 1 regolamento [UE] n. 165/2014).
Art. 14b cpv. 5bis(nuovo)
In una prima fase i nuovi tipi di tachigrafo potranno essere testati sul campo anche se non ancora omologati. Per garantire che i conducenti coinvolti nell’esperimento osservino comunque le prescrizioni concernenti i tempi di lavoro e di riposo (cfr. art. 21 cpv. 2 in combinato disposto con art. 35 cpv. 2 regolamento [UE] n. 165/2014), il nuovo capoverso 5bisne definisce gli obblighi di controllo.
La Commissione europea sta valutando la possibilità di prescrivere l’inserimento manuale dei passaggi di frontiera del veicolo, nel qual caso andrà modificato anche il capoverso 1 della presente disposizione.
Art. 17 cpv. 3bis(nuovo)
Le nuove funzionalità del «tachigrafo intelligente» comporteranno un aumento dei dati personali, in particolare quelli relativi alla posizione del veicolo in determinati momenti (cfr. art. 13 lett. b). I principi di protezione dei dati e della personalità si applicano ovviamente anche nell’ambito delle OLR. Onde sensibilizzare i datori di lavoro riguardo agli obblighi da rispettare in materia, nel nuovo capoverso viene sancita espressamente la possibilità di utilizzare i dati personali del conducente ottenuti nel quadro dell’applicazione dell’OLR 1 unicamente per adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima ordinanza, oltre al dovere di proteggerli da un impiego abusivo.
Art. 21 cpv. 2 lett. c
La nuova disposizione penale è complementare al nuovo articolo 14 capoverso 3.
La riparazione non tempestiva di un tachigrafo difettoso è ora espressamente punita con la multa.
Art. 25
Cpv. 1 e 2: Entrambi i capoversi contengono disposizioni transitorie relative alla modifica del 30 giugno 2010, che non sono più applicabili dal 31 dicembre 2013, e sono pertanto abrogati.
Cpv. 3: Il nuovo capoverso contempla la disposizione transitoria relativa agli articoli 13d capoverso 3 e 13e capoverso 3, per cui le carte dell’azienda e di controllo rilasciate prima del 2 marzo 2019 mantengono la piena validità di cinque anni. La data fissata per il rilascio delle carte potrebbe tuttavia essere posticipata al 15 giugno 2019 (cfr. commenti in merito all’entrata in vigore delle disposizioni citate).