Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Compendio

Con il presente rapporto si pongono in consultazione le ordinanze di cui si rende necessaria la modifica in seguito all’introduzione del «tachigrafo intelligente» al fine di adeguare le prescrizioni svizzere alle norme europee più avanzate. Il nuovo tachigrafo è di più semplice utilizzo per gli utenti, più sicuro contro le manipolazioni e consente un’ottimizzazione dei controlli da parte delle autorità esecutive. Situazione iniziale

Al fine di migliorare la sicurezza stradale, proteggere i lavoratori ed evitare distorsioni della concorrenza, nel settore dei trasporti su strada devono essere rispettati gli standard minimi in materia di durata del lavoro e del riposo degli autisti per il cui controllo sono attualmente utilizzati tachigrafi analogici e digitali. In Svizzera, ma anche a livello internazionale1, i requisiti tecnici concernenti questi apparecchi sono retti dalla pertinente normativa dell’Unione europea2, che nel frattempo ha subito modifiche. Oltre a quelli analogici e digitali già in uso, sarà infatti introdotta nell’Unione europea una nuova generazione di tachigrafi digitali detti «intelligenti», che, tra le altre cose, dispongono di una connessione alla rete satellitare globale, di un’interfaccia con sistemi di trasporto intelligenti e consentono alle autorità d’esecuzione di accedere, mediante collegamento radio, ai dati utili ai fini della selezione dei veicoli da sottoporre ai controlli su strada. Scopo delle nuove prescrizioni UE3 è rendere più semplice l’utilizzo degli apparecchi da parte degli utenti, accrescere la sicurezza contro le manipolazioni e favorire controlli più efficaci. Data la sua posizione al centro dell’Europa, la Svizzera deve poter contare su un accesso quanto più possibile libero da ostacoli al mercato europeo dei trasporti stradali, motivo per cui occorre recepire le norme nel diritto svizzero.

Poiché le due ordinanze in materia di durata del lavoro e del riposo degli autisti4 formulano diversamente l’eccezione riguardante i veicoli per il trasporto di malati e feriti creando sempre più spesso difficoltà nell’applicazione, le autorità esecutive hanno inoltre proposto di uniformare le due disposizioni al riguardo.

1 Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22).

2 Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

3 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L

60 del 28.2.2014, pag. 1; regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1; regolamento (UE) 2016/130 della Commissione, del 1° febbraio 2016, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 25 del 2.2.2016, pag. 46; regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente, GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51.

4 Ordinanza del 19 giugno 1996 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221) e ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2; RS 822.222).