Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine
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creare le basi legali per corsi di aggiornamento, ad esempio in caso di introduzione di nuove componenti di sistemi o di cambiamenti nelle funzioni degli apparecchi a seguito di modifiche normative. Il disciplinamento dei dettagli relativi al riconoscimento delle officine resta di competenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF; cfr. art. 220 cpv. 1bisOETV).
Cpv. 2-4: Le caratteristiche tecniche di tutte le generazioni di tachigrafi e le istruzioni di lavoro per il personale di officina sono disciplinate nel nuovo regolamento (UE) n. 165/201432 e nel suo regolamento di esecuzione in modo più dettagliato che nel regolamento (CEE) n. 3821/85 abrogato33. Le istruzioni di lavoro sono recepite nel diritto svizzero attraverso un rimando al nuovo regolamento UE. Le prescrizioni già contemplate nella normativa europea non saranno, in linea di principio, ripetute. Le istruzioni del DATEC concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità34, ad eccezione delle poche disposizioni trasferite nell’OETV, saranno abrogate. Restano ad esempio applicabili le deroghe non previste nel diritto UE per veicoli e tachigrafi sostitutivi utilizzati provvisoriamente nel traffico interno nonché l’obbligo per le officine di conservare i documenti di controllo.
Cpv. 2: Per i lavori concernenti il collaudo, l’esame successivo e la riparazione dei tachigrafi è stato inserito un rimando al regolamento (UE) n. 165/2014. La distinzione fatta nel regolamento tra le «ispezioni periodiche» e quelle da effettuare dopo riparazioni al tachigrafo in seguito a «irregolarità» deve essere recepita nell’OETV (dove per motivi di uniformità si mantiene tuttavia la terminologia corrente). Normalmente la normativa UE esige che dopo un controllo venga apposta una nuova targhetta; una relazione è invece richiesta soltanto in caso di irregolarità accertate. Per questo motivo non è inserito nelle istruzioni l’obbligo di redigere un rapporto di perizia dopo ogni controllo. Secondo le prescrizioni europee la targhetta di montaggio deve contenere la data, ma non il chilometraggio al momento dell’ultima calibrazione. In Svizzera quest’ultimo è oggi indicato nel rapporto di perizia e dovrà dunque figurare in futuro anche sulla targhetta di montaggio.
Cpv. 3: Gli obblighi derivanti dai lavori svolti sul veicolo sono trasferiti dal capoverso 4 al capoverso 3.
Cpv. 4 e 5: Poiché la carta dell’officina contiene i dati della calibrazione eseguita, ne sarà esplicitamente richiesto il salvataggio in sostituzione dell’archiviazione sistematica delle copie dei rapporti di perizia. Non essendo più richiesti i rapporti di perizia relativi all’installazione degli apparecchi e al controllo periodico, deve essere modificato anche l’articolo 120 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 ottobre 197635 sull’ammissione alla circolazione (OAC; cfr. in merito il punto 2.9). Le norme finora contenute nel capoverso 5 riguardo ai dati scaricati dal tachigrafo sono state trasferite nel capoverso 4. Disciplinando più in dettaglio, oltre al trattamento dei dati scaricati dal tachigrafo, anche quello dei dati della calibrazione riportati sulla carta dell’officina e nei documenti di controllo, si attribuisce maggior peso alla protezione dei dati.
Art. 222p cpv. 3 e 4 (nuovo)
Cpv. 3 prima frase: Per l’applicazione dei termini di entrata in vigore delle normative internazionali l’OETV si basa, in linea di principio, sulla data d’importazione o di costruzione del veicolo in Svizzera (art. 3b cpv. 1 OETV), che consente di effettuare l’immatricolazione in un qualsiasi momento successivo, anche qualora le prescrizioni internazionali in materia di equipaggiamento fossero cambiate dalla data d’importazione. Nel caso dei tachigrafi si deve tuttavia derogare a questo principio per evitare che i conducenti di trasporti internazionali si trovino nella situazione di dover spiegare alle autorità d’esecuzione straniere perché un veicolo immatricolato per la prima volta dopo il 15 giugno 2019 sia
32 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L
60 del 28.2.2014, pag. 1.
33 Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
34 Istruzioni del DATEC del 2 agosto 2006 concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2006-08-02_717_i.pdf).
35 RS 741.51