Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine

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2.2. Modifica dell’ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Sostituzione di un’espressione

Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito in tutta l’ordinanza con «tachigrafo».

Art. 4 cpv. 1 lett. a

La norma in vigore esenta dal rispetto delle prescrizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo i conducenti di veicoli attrezzati per il trasporto di malati o feriti soltanto se dotati anche di luci blu e avvisatori a suoni alternati. Nella corrispondente disposizione dell’OLR 1 (art. 4 cpv. 1 lett. e) è invece sufficiente, ai fini dell’esenzione, che i veicoli siano appositamente equipaggiati per compiti sanitari. Dal momento che molti di questi trasporti non richiedono particolari dispositivi di segnalazione, su proposta delle autorità d’esecuzione è stato ripreso nell’OLR 2 il testo dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e OLR 1, ampliando così il margine di manovra dei Cantoni nell’organizzazione dei propri servizi di soccorso.

Art. 16a

Con l’introduzione del «tachigrafo intelligente» saranno in circolazione per parecchi anni tachigrafi di diverse generazioni. Per tenere conto di questa situazione si rimanda non più alla normativa europea applicabile, bensì al pertinente articolo dell’OETV. Al contempo si è adeguata la rubrica alla disposizione modificata dell’OETV ed è stato aggiunto un nuovo rimando.

Art. 22 cpv. 5 (nuovo)

Con l’introduzione del «tachigrafo intelligente» la protezione dei dati assumerà maggiore importanza. I principi di protezione dei dati e della personalità si applicano ovviamente anche nell’ambito delle OLR. Onde sensibilizzare i datori di lavoro riguardo agli obblighi da rispettare in materia, nel nuovo capoverso viene sancita espressamente la possibilità di utilizzare i dati personali del conducente ottenuti nel quadro dell’applicazione dell’OLR 2 unicamente per adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima ordinanza, oltre al dovere di proteggerli da un impiego abusivo.