Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine

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Rimandi fra parentesi sotto i numeri degli allegati; allegato 4 numeri 15.1 e 15.5

Rimandi fra parentesi sotto i numeri degli allegati: adeguamento alle direttive di tecnica legislativa modificate.

All. 4: Le autorizzazioni alle officine per l’installazione e il collaudo dei tachigrafi sono rilasciate dall’AFD e non dal DATEC (cfr. art. 101 cpv. 1 D-OETV). I requisiti per i tecnici d’officina e le officine (autorizzazione dell’AFD), finora riuniti sotto un unico numero, vengono separati trasferendo quello relativo all’officina in un nuovo numero.

In merito a un’altra modifica all’OAV, si veda anche il rapporto esplicativo Modifica dei requisiti tecnici e dell’esame d’immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo tachigrafo − Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2.9. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)

Sostituzione di un’espressione

Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito in tutta l’ordinanza con «tachigrafo».

Art. 120 cpv. 2

Il riferimento all’«odocronografo» è stralciato. Le caratteristiche tecniche di tutte le generazioni di tachigrafi e le istruzioni di lavoro per il personale d’officina sono disciplinate nel nuovo regolamento (UE)

n. 165/201437 e nei suoi allegati in modo più dettagliato che nel regolamento (CEE) n. 3821/8538 abrogato. Le prescrizioni già contemplate nella normativa europea non vengono, in linea di principio, ripetute negli articoli 100 e 101 P-OETV modificati. Le istruzioni del DATEC concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità39, ad eccezione delle poche disposizioni trasferite nell’OETV, saranno abrogate. Tra le altre cose, sarà anche abolito l’obbligo di stilare un rapporto di perizia in sede di installazione e di controllo periodico del tachigrafo.

In merito alle altre modifiche all’OAC, si veda anche il rapporto esplicativo Modifica dei requisiti tecnici e dell’esame d’immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo tachigrafo − Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

37 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L

60 del 28.2.2014, pag. 1.

38 Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

39 Istruzioni del DATEC del 2 agosto 2006 concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2006-08-02_717_i.pdf).