Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine

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Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è inoltre integrato nell’allegato I sezione 2 dell’Accordo sui trasporti terrestri17 tra Svizzera ed Unione europea (di seguito ATT), con il quale il nostro Paese si è impegnato a emanare prescrizioni equivalenti nei settori da esso contemplati (art. 6 e 52 cpv. 6 ATT). Visto il grande interesse della Svizzera a garantire ai propri trasportatori un accesso al mercato europeo dei trasporti su strada il più possibile libero da ostacoli, si prevede di recepire nell’ATT anche il nuovo regolamento (UE) n. 165/2014 che sostituisce il regolamento (CEE) n. 3821/85 e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/79918 e (UE) 2016/6819; il che presuppone la previa attuazione di tali norme in Svizzera.

Anche l’Accordo europeo del 1° luglio 197020 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), importante nell’ambito dei trasporti transfrontalieri, non contempla requisiti tecnici propri riguardo al tachigrafo, ma rimanda tuttora al regolamento (CEE) n. 3821/85. Benché possibilità e modalità di integrazione delle nuove prescrizioni UE nell’AETR siano ancora oggetto di trattative21 in seno al comitato principale per i trasporti su strada (Working Party on Road Transport) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), un loro recepimento è altamente probabile visto che, come spiegato, l’UNECE non dispone di requisiti tecnici propri in materia.

Le proposte di modifica che seguono si basano sul testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dei regolamenti UE sopracitati, di cui la Commissione ha tuttavia già proposto alcuni adeguamenti attualmente oggetto di dibattito all’interno dell’UE. Al momento non si può dunque escludere che talune proposte di modifica debbano essere nuovamente rielaborate. I punti per cui sono già prevedibili adeguamenti sono menzionati nei commenti alle singole disposizioni.

Il progetto include anche una modifica auspicata dalle autorità esecutive in relazione all’OLR 2, dove l’eccezione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a concernente i conducenti che effettuano trasporti professionali di persone sarà sostituita dal testo dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e OLR 1 ([con veicoli] equipaggiati specialmente per compiti sanitari). Nella prassi, queste due diverse formulazioni portavano in effetti a disparità di valutazione di fattispecie analoghe. La deroga stabilita dall’OLR 1 rappresenta per contro una soluzione consolidata, riconosciuta anche nel pertinente diritto internazionale22 e UE23.

17 Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).

18 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1.

19 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente, GU L 15 del 22.01.2016, pag. 51.

20 Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22).

21 Cfr. rapporto della 111a seduta del 25-26 ottobre 2016; scaricabile (in inglese) all’indirizzo http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/sc1/ECE-TRANS-SC1-406e.pdf.

22 Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22), art. 2 cpv. 2 lett. g.

23 Art. 3 lett. e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 dell’11.04.2006, pag. 1.