Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
1. Punti essenziali del progetto
1.1. Situazione iniziale
A livello nazionale gli standard minimi per i periodi di lavoro e di riposo degli autisti sono sanciti nell’ordinanza del 19 giugno 19959 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti, OLR 1) e nell’ordinanza del 6 maggio 198510 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2), nelle quali sono disciplinate anche le modalità di utilizzo dei mezzi di controllo, in particolare il tachigrafo. L’obbligo di equipaggiamento con tachigrafo, come pure costruzione, installazione ed esame successivo di tali apparecchi sono disciplinati nell’ordinanza del 19 giugno 199511 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). I veicoli il cui conducente è soggetto all’OLR 1 o 2 devono essere muniti, per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, di un tachigrafo analogico o digitale secondo il regolamento (CEE) n. 3821/8512. Inoltre, singoli aspetti sul tema sono disciplinati in una serie di ordinanze riguardanti o meno la circolazione stradale.
Il 4 febbraio 2014 l’Unione europea ha emanato, in sostituzione del regolamento (CEE) n. 3821/85, il nuovo regolamento (UE) n. 165/201413 allo scopo di rendere il sistema del tachigrafo generalmente più sicuro contro le manipolazioni, migliorare efficacia ed efficienza dei controlli delle autorità esecutive e semplificare l’utilizzo dell’apparecchio per gli utenti.
Con l’avanzare della digitalizzazione nel settore dei trasporti è sorta anche l’esigenza di interconnettere le tecnologie disponibili. A tal fine è stato introdotto un tachigrafo digitale di nuova generazione, il cosiddetto «tachigrafo intelligente», che dispone non solo di un collegamento a un sistema di navigazione globale attraverso il quale è possibile localizzare automaticamente la posizione esatta di un veicolo in un determinato momento, ma anche di un’interfaccia CEN-DSRC14, che consente alle autorità d’esecuzione di consultare mediante collegamento radio una serie di dati elencati in maniera esaustiva (cfr. nuovo art. 21 cpv. 2 ordinanza sul controllo della circolazione stradale [OCCS]15) per l’individuazione precoce di manipolazioni del tachigrafo. Tale procedura è volta a facilitare la selezione dei veicoli da sottoporre a controllo, senza pertanto sostituire in alcun modo i controlli ordinari su strada in caso di sospetto. Attraverso un’interfaccia il «tachigrafo intelligente» può inoltre scambiare dati con sistemi di trasporto intelligenti (Intelligent Transportation Systems, ITS); gli apparecchi esterni possono tuttavia accedere a dati personali, compresi quelli relativi alla posizione del veicolo, soltanto se il conducente cui si riferiscono ha espressamente acconsentito alla loro trasmissione.
I requisiti tecnici concernenti il «tachigrafo intelligente» sono contemplati nell’allegato I C (il cosiddetto «allegato tecnico I C») del regolamento di esecuzione (UE) 2016/79916 della Commissione europea. Mentre il regolamento (UE) n. 165/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 sono sostanzialmente applicati nell’Unione europea dal 2 marzo 2016, l’allegato I C entrerà in vigore il 2 marzo 2019. In base alle nuove norme UE, dovranno essere muniti di «tachigrafo intelligente» tutti i veicoli soggetti al regolamento (UE) n. 165/2014 immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019. Dal 15 giugno 2034 dovranno inoltre esserne muniti o equipaggiati a posteriori anche i veicoli all’interno dell’Unione europea impiegati per trasporti transfrontalieri.
9 RS 822.221
10 RS 822.222
11RS 741.41
12Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
13Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel
settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.
14Dedicated Short Range Communication (DSRC) secondo le norme per la comunicazione dedicata a corto raggio EN
12253, EN 12795, EN 12834 ed EN 13372 del Comitato europeo di normazione (CEN), nonché la norma ISO 14906.
15 RS 741.013
16 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1.