Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2. La nuova regolamentazione proposta

Nell’ordinamento svizzero i singoli aspetti inerenti il tachigrafo sono disciplinati da diverse ordinanze riguardanti o meno la circolazione stradale. Il recepimento dei nuovi requisiti tecnici europei in materia comporta dunque diversi adeguamenti, più o meno importanti, della legislazione elvetica.

Tra le altre, devono essere adeguate : le disposizioni di controllo e penali dell’OLR 124, le prescrizioni relative all’installazione dell’OETV25, le prescrizioni concernenti l’omologazione dei tachigrafi e relative componenti nell’ordinanza del 19 giugno 199526 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), le competenze e le procedure relative al registro delle carte per tachigrafo nell’ordinanza del 29 marzo 200627 sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO) e le disposizioni concernenti l’equipaggiamento della polizia con apparecchi di controllo nell’ordinanza del 28 marzo 200728 sul controllo della circolazione stradale (OCCS). Si rendono inoltre necessari altri adeguamenti conseguenti di minore entità (ad es. terminologici) in diverse ordinanze in materia di circolazione stradale. Le modifiche entreranno in vigore – salvo diversamente previsto – contemporaneamente alle prescrizioni dell’OETV relative al tachigrafo oggetto della revisione.

In occasione delle modifiche connesse all’introduzione del «tachigrafo intelligente», viene inoltre accolta la richiesta delle autorità esecutive di equiparare la deroga prevista dall’OLR 2 per i trasporti di malati e feriti a quella dell’OLR 1 per i veicoli appositamente equipaggiati per compiti sanitari.

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1. Modifica dell’ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1)

Sostituzione di un’espressione

Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito in tutta l’ordinanza con «tachigrafo».

Art. 13 lett. b

Il «tachigrafo intelligente» registra automaticamente la posizione del veicolo in determinati momenti. Per ragioni di trasparenza occorre menzionare esplicitamente queste registrazioni cui hanno accesso le autorità d’esecuzione.

L’Unione europea sta ancora valutando se il tachigrafo debba registrare automaticamente anche gli attraversamenti di frontiera. In caso di una modifica in tal senso del regolamento (UE) n. 165/2014, l’articolo 13 lettera b OLR 1 dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

Art. 13c cpv. 1, 2 lett. b e 5

La modifica, di tipo redazionale, ha lo scopo di chiarire che si tratta dell’autorizzazione rilasciata alle officine di cui all’articolo 101 OETV.

Art. 13d cpv. 3

In seguito ai nuovi requisiti di sicurezza del diritto europeo (CSM_88 app. 11 regolamento di esecuzione [UE] 2016/799) la durata di validità della carta dell’azienda è ridotta a due anni dagli attuali cinque.

Tale riduzione, applicata nell’Unione europea a partire dal 2 marzo 2019, entrerà in vigore per la stessa data anche in Svizzera. Le carte rilasciate prima di allora manterranno la validità di cinque anni e potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza (cfr. disposizione transitoria di cui al nuovo art. 25 cpv. 3).

La modifica è al momento ancora oggetto di discussioni all’interno dell’Unione europea. Se non dovesse avere luogo, la presente disposizione rimarrà invariata. Altra possibilità vagliata dall’UE è quella di

24 RS 822.221

25RS 741.41

26 RS 741.511

27 RS 822.223

28 RS 741.013