Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 16 pagine

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ancora munito di un vecchio tachigrafo digitale. A tale scopo si riprende la prima frase della disposizione transitoria.

Cpv. 3 seconda frase: Le diverse modifiche d’ordinanza legate all’introduzione del «tachigrafo intelligente» dovranno entrare in vigore in maniera coordinata. Poiché diverse ordinanze si riferiscono alla definizione delle generazioni di tachigrafi contenuta nell’articolo 100 rivisto, quest’ultimo dovrà entrare in vigore prima dell’obbligo di equipaggiamento per i nuovi veicoli. La disposizione transitoria prevista consente pertanto di installare il tachigrafo attualmente richiesto per un periodo limitato di tempo anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 100 P-OETV.

Cpv. 4: L’Unione europea prescrive che quindici anni dopo l’introduzione vincolante del «tachigrafo intelligente», ossia il 15 giugno 2034, i vecchi modelli di tachigrafo digitale non debbano più essere utilizzati nel traffico transfrontaliero. In caso di viaggi all’estero, i veicoli che in quel momento avranno più di quindici anni dovranno pertanto essere muniti di un «tachigrafo intelligente», eventualmente installato a posteriori.

2.4. Modifica dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Sostituzione di un’espressione

Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito in tutta l’ordinanza con «tachigrafo».

All. 1 n. 2.3

Nell’elenco dei sistemi e delle parti di veicoli soggetti all’obbligo di approvazione del tipo, per i quali possono essere riconosciute e rilasciate omologazioni internazionali, sono indicati separatamente anche i tachigrafi e le loro componenti. Data l’introduzione del «tachigrafo intelligente», l’elenco è stato integrato con le componenti e i moduli esterni del nuovo apparecchio.

In merito alle altre modifiche all’OATV, si veda il rapporto esplicativo Modifica dei requisiti tecnici e dell’esame d’immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo tachigrafo − Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2.5. Modifica dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Art. 21 lett. f, cpv. 2 (nuovo) e 3 (nuovo)

L’attuale testo dell’articolo 21 è stato trasferito in un nuovo capoverso 1. Nell’attuale lettera f della versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito con «tachigrafo». Nel nuovo capoverso 2 sono invece disciplinati i diritti della polizia in relazione all’individuazione precoce di abusi e manipolazioni del tachigrafo. Il regolamento (UE) n. 165/201436 prevede la possibilità per la polizia di accedere, mediante collegamento radio, ai dati di un «tachigrafo intelligente» attraverso un apparecchio di controllo consistente, ad esempio, in un lettore mobile su un veicolo in marcia o fisso montato in prossimità della carreggiata. Durante il collegamento, volto a facilitare agli agenti la scelta dei veicoli da fermare, possono essere trasmessi unicamente i dati necessari a tale scopo, che sono pertanto elencati in maniera esaustiva nel capoverso 2. In caso di sospetto, il controllo sarà eseguito manualmente come finora. La consultazione di dati mediante collegamento radio non comporta in nessun caso il perseguimento penale automatico del conducente né del datore di lavoro. Regolamentando in maniera chiara i diritti della polizia si attribuisce maggior peso alla protezione dei dati, peraltro ulteriormente rafforzata dalle norme contemplate nel nuovo capoverso 3 riguardo a durata di conservazione ed eliminazione dei dati trasmessi.

Art. 22 cpv. 6 lett. j

Nella versione italiana il termine «odocronografo» è sostituito con «tachigrafo».

36 Cfr. nota a piè di pagina n. 36.