Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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Art. 71 lett. bbise 129b
a. Il diritto di veto contro le ordinanze quale oggetto delle deliberazioni dell’Assemblea federale
L’articolo 71 enumera all’inizio del Titolo quinto («Procedura nell’Assemblea federale») della LParl i diversi oggetti delle deliberazioni dell’Assemblea federale. Le proposte di una commissione volte a opporre un veto contro un’ordinanza non possono essere desunte da questa enumerazione; quest’ultima viene pertanto completata in tal senso. Secondo le minoranze I (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Campell, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) e II (come minoranza I, ma senza Campell) la proposta iniziale di almeno un terzo dei membri di una Camera dev’essere trattata dalla Camera anche se non viene sostenuta dalla commissione competente. Sarebbe quindi questa proposta iniziale che è oggetto delle deliberazioni dell’Assemblea federale. Si veda al riguardo il commento al sottocapitolo e. «Proposta della commissione alla Camera».
b. Pubblicazione delle ordinanze sottoposte al veto
Il Consiglio federale o un dipartimento possono adottare un’ordinanza sottoposta al veto soltanto con la riserva che l’Assemblea federale non opponga il suo veto. L’articolo 129b capoverso 1 sancisce che una simile ordinanza dev’essere pubblicata ufficialmente prima della sua entrata in vigore. Nelle Modifiche di altre leggi, nell’articolo 13 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512) si stabilisce il luogo di questa pubblicazione, ovvero il Foglio federale. Unitamente all’ordinanza occorre pubblicare anche un rapporto esplicativo. Secondo la maggioranza della Commissione queste spiegazioni non devono essere pubblicate nel Foglio federale, ma sulla «piattaforma di pubblicazione» (art. 13a LPubb). Ciò significa che non dovranno essere necessariamente tradotte nelle tre lingue ufficiali e che l’onere per il controllo di qualità si riduce (cfr. anche al riguardo il n. 4 del presente rapporto). Una minoranza della Commissione (Masshardt, Barrile, Glättli, Marra, Meyer, Piller Carrard) auspica per contro che il Foglio federale sia prescritto quale organo di pubblicazione anche per le spiegazioni; è necessario infatti che la pubblicazione abbia luogo nelle tre lingue ufficiali.
La pubblicazione ufficiale crea trasparenza sulle modalità d’informazione dei deputati autorizzati a presentare la proposta di veto e sul momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine per l’inoltro della proposta di veto contro le ordinanze. La pubblicazione ufficiale garantisce anche l’informazione dell’opinione pubblica, la quale ha interesse al contenuto dell’ordinanza e al seguito della procedura. La pubblicazione di un rapporto esplicativo relativo all’ordinanza favorisce la trasparenza dell’iter legislativo e risponde non da ultimo a una richiesta sinora non soddisfatta proveniente da cerchie delle scienze giuridiche.
c. Presentazione di una proposta di veto contro le ordinanze
Secondo l’articolo 129b capoverso 2 la proposta di veto dev’essere sottoscritta almeno da un terzo dei membri di una Camera (67 membri del Consiglio nazionale o 16 membri del Consiglio degli Stati; queste cifre possono essere inferiori se in una Camera i seggi sono vacanti) e inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione alla