Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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dell’articolo 121a Cost. (Regolazione dell’immigrazione). Un veto contro le ordinanze avrebbe ritardato l’entrata in vigore dell’articolo 121a Cost. fissata nel termine di tre anni e proposta dall’articolo 197 numero 11 capoverso 2 dopo la sua accettazione da parte di Popolo e Cantoni;

– se una legge non delega la data della sua entrata in vigore al Consiglio federale,

ma fissa autonomamente questa data, sarebbe problematico se l’Assemblea federale potesse vanificare mediante un veto contro le ordinanze l’intenzione del legislatore (=Assemblea federale e Popolo coinvolto mediante il diritto di referendum facoltativo);

– se la Svizzera contrae obblighi di diritto internazionale che richiedono adegua-

menti del suo diritto interno entro un dato termine (esempio: art. 7 dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.31), un veto contro le ordinanze potrebbe comportare la violazione del trattato e di riflesso anche della volontà dell’organo competente in Svizzera per la conclusione del trattato (=Assemblea federale e Popolo coinvolto mediante il diritto di referendum facoltativo).

Il progetto di legge qui presentato tiene conto delle restrizioni del diritto di veto dell’Assemblea federale imposte dalla Costituzione.