Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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veto che le commissioni competenti possono opporre contro l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale. Se la commissione di una Camera respinge il veto, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente il trattato (art. 152 cpv. 3bis LParl). Soltanto se le commissioni di entrambe le Camere accolgono il veto, il Consiglio federale non può applicare il trattato provvisoriamente.
i. Entrata in vigore dell’ordinanza sottoposta al veto
L’articolo 129b capoverso 4 stabilisce che l’ordinanza o la modifica d’ordinanza può entrare in vigore, se i termini di cui al capoverso 2 sono trascorsi infruttuosamente o se una Camera ha rifiutato il veto. Per il decorso del termine occorre garantire mediante adeguati provvedimenti che un servizio competente della Cancelleria federale riceva le necessarie informazioni dai servizi competenti dei Servizi del Parlamento.
Modifica di altre leggi
Determinate ordinanze non devono sottostare al veto contro le ordinanze per motivi giuridici o materiali. Le disposizioni dell’articolo 22a capoverso 3 lettere a e b PP– LParl sanciscono eccezioni generali che sono dettate da motivi giuridici: l’Assemblea federale non può impedire l’attuazione del diritto superiore mediante il veto contro le ordinanze (cfr. le spiegazioni relative all’art. 22a cpv. 3 e le considerazioni sulla costituzionalità del veto contro le ordinanze nel n. 5).
Vi sono inoltre ordinanze che, per motivi materiali, non dovrebbero essere sottoposte al veto. Eccezioni corrispondenti possono essere fissate nelle leggi che autorizzano il Consiglio federale e i dipartimenti a emanare ordinanze. Si tratta in particolare di due categorie di ordinanze la cui emanazione non può essere ritardata per motivi materiali da un veto contro le ordinanze:
– ordinanze mediante le quali occorre reagire così rapidamente a nuovi sviluppi
(p. es. catastrofi, epizoozie, sanzioni internazionali ecc.) che non è possibile rispettare i termini per l’inoltro di una proposta di veto e per la decisione da parte delle competenti commissioni o delle Camere (Modifica di altre leggi: n. 3, 6–8, 12–15, 24, 25);
– ordinanze mediante le quali periodicamente, di regola all’inizio di ogni anno,
vanno effettuati adeguamenti in funzione di un’evoluzione (Modifiche di altre leggi: n. 1, 4, 5, 9–11, 16–23).
Nessun disciplinamento eccezionale sarà previsto se i trattati internazionali (in particolare i trattati bilaterali con l’UE) esigono un adeguamento del diritto previsto nelle ordinanze, ma non impartiscono termini a tale scopo. Se è fissato un termine, un veto contro le ordinanze può comportare una violazione flagrante del diritto superiore; per questa ragione l’articolo 22a capoverso 3 lettera b PP–LParl prevede un’eccezione all’obbligo del veto. Se manca un termine, dal profilo temporale vi è margine di manovra per l’attuazione del trattato internazionale. Un ritardo eccessivo potrebbe anche portare alla constatazione di una violazione del trattato con le conseguenze sfavorevoli correlate. Qualora contro una simile ordinanza sia inoltrata