Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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l’ordinanza può essere modificata bisogna aspettare, anche in casi semplici, almeno due o tre anni, mentre nei casi più complessi molto di più. Con un veto contro le ordinanze è per contro possibile modificare un’ordinanza in tempi notevolmente più brevi e con oneri di molto inferiori.
L’argomento secondo cui il veto contro le ordinanze comporterebbe una legislazione di peggiore qualità poiché, a causa dell’esistenza di questo veto, nel legiferare l’Assemblea federale sarebbe indotta intenzionalmente a emanare norme di delega meno precise non poggia su motivi plausibili. Chi persegue determinati interessi, tenterà di tutelare questi interessi già nel corso del processo legislativo. Il veto contro le ordinanze sarà applicato laddove è aggirata la volontà dichiarata del legislatore a livello di ordinanza o laddove, al momento dell’elaborazione della legge, determinati problemi di esecuzione non erano stati ancora individuati.
L’influsso del lobbismo non viene rafforzato dal veto contro le ordinanze. L’emanazione di ordinanze può riguardare indubbiamente anche importanti interessi economici o sociali. Dove sono dati simili interessi, i lobbisti trovano comunque sempre il modo per difenderli. Lo strumento del veto contro le ordinanze e l’iter attraverso il Parlamento sono modalità certamente più trasparenti dell’influsso sull’amministrazione e sul Consiglio federale.
Il timore di un blocco generale della procedura legislativa mediante il veto contro le ordinanze è infondato, poiché questo strumento sarà presumibilmente utilizzato solo in casi eccezionali. Gli ostacoli posti per avviare la procedura, per la presentazione di una proposta in una Camera e per l’approvazione di un veto sono di grandi dimensioni. Per le ultime due fasi occorre trovare le necessarie maggioranze; questo strumento non è quindi a disposizione delle minoranze parlamentari che sono intenzionate a fare ostruzionismo. L’effetto dell’introduzione del veto contro le ordinanze ha carattere più indiretto e deterrente, poiché, nell’elaborare un’ordinanza, Consiglio federale e amministrazione terranno maggiormente conto rispetto ad oggi della volontà del Parlamento.
Dato che nella prassi non sono da prevedere numerosi veti contro le ordinanze, anche il timore di un notevole onere supplementare per il Parlamento è infondato.
3 Commento alle singole disposizioni
Modifiche della legge sul Parlamento
Osservazione relativa alla sistematica della legge sul Parlamento: il Titolo terzo (art. 22–30) definisce i compiti dell’Assemblea federale, mentre il Titolo quinto (art. 71–129a) disciplina la procedura nell’Assemblea federale. Di conseguenza la definizione ampliata di partecipazione dell’Assemblea federale all’emanazione di ordinanze del Consiglio federale e dei dipartimenti nel Titolo terzo della legge figurerà in un nuovo articolo 22a. La procedura relativa al veto contro le ordinanze sarà disciplinata in un nuovo articolo 129b alla fine del Titolo quinto.