Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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Il veto contro le ordinanze comporterebbe ritardi nell’entrata in vigore delle leggi e un vero e proprio blocco dell’esecuzione delle stesse. Il Parlamento è responsabile della legislazione; sarebbe un controsenso e un problema a livello politico– democratico se lo stesso Parlamento, che ha emanato una legge, potesse bloccare l’esecuzione della legge che il Popolo ha approvato implicitamente o esplicitamente. Sovente sarebbe inoltre difficile per il Consiglio federale e per l’amministrazione interpretare un veto contro le ordinanze, dato che interessi contrari possono essere all’origine dello stesso.
Si può pertanto supporre che il lobbismo e gli interessi particolari da esso rappresentati utilizzeranno l’esistenza del veto contro le ordinanze per fare pressione sull’amministrazione incaricata di elaborare dette ordinanze. Si rafforzerebbe in tal modo l’influsso poco trasparente di simili interessi sul processo decisionale statale.
L’introduzione del veto contro le ordinanze incrementerebbe ulteriormente il pesante onere del Parlamento rendendo più difficile il mantenimento del carattere di milizia dello stesso.
2.7 Replica della Commissione agli argomenti contrari al veto contro le ordinanze
La Commissione si basa su una diversa comprensione della separazione dei poteri fra l’Assemblea federale e il Consiglio federale, come si è sviluppata nella prassi e come è stata analizzata ad esempio dalla dottrina svizzera del diritto costituzionale: la Costituzione federale si fonda su un modello di separazione dei poteri che tuttavia cooperano fra loro. Le disposizioni sulle competenze delle autorità federali nella Cost. mostrano che le competenze di entrambi gli organi si sovrappongono e sono svolte dalle due istituzioni congiuntamente, sebbene siano suddivise secondo le rispettive funzioni (René Rhinow/Markus Schefer/Peter Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, Basilea 2016, n. marg. 2267). Nel legiferare il Consiglio federale dispone di notevoli diritti di partecipazione (in particolare il diritto d’iniziativa e di proposta) nell’ambito di competenza dell’Assemblea federale; viceversa, anche l’Assemblea federale può già oggi intervenire nel settore di competenza del Consiglio federale (p. es. mediante una mozione volta a modificare un’ordinanza). Il veto contro le ordinanze si inserisce perfettamente in questo modello di cooperazione fra i diversi poteri, ciò che non significa in nessun modo mescolanza fra i poteri, dato che le singole competenze rimangono come sempre chiaramente definite e delimitate. Il veto contro le ordinanze evidenzia però anche la prerogativa legislativa dell’Assemblea federale: la maggior parte delle ordinanze del Consiglio federale si basa su una delega legislativa da parte del legislatore (cfr. al riguardo le considerazioni sulla costituzionalità del progetto nel n. 5). Chi delega una competenza, non dovrebbe costantemente interferire nell’esercizio della competenza delegata, ma dovrebbe avere la possibilità di intervenire in casi eccezionali per assumere la propria competenza originaria.
È vero che l’Assemblea federale può procedere contro un’ordinanza di cui è insoddisfatta anche mediante una precisazione della norma legale di delega. Tuttavia questo iter tramite una mozione o un’iniziativa parlamentare è lungo e complicato. Infatti, fino al momento in cui una modifica di legge può entrare in vigore e