Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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22. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 16a cpv. 2, secondo periodo

Analoghi motivi a quelli esposti nel numero 16 depongono a sfavore di un assoggettamento al veto contro le ordinanze (legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; art. 33tercpv. 6).

23. Legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 35 cpv. 2, secondo periodo

Secondo l’articolo 35 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto. Nella prassi questa disposizione può essere attuata in modo sensato soltanto se la procedura viene notevolmente accelerata. Il ritardo risultante da una proposta di veto contro le ordinanze potrebbe mettere in pericolo le imprese interessate o provocare licenziamenti.

24. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie

Art. 54 cpv. 3

In una serie di disposizioni, la legge sulle epizoozie (LFE) attribuisce al Consiglio federale la competenza di adottare i provvedimenti necessari per lottare contro l’importazione dall’estero di un’epizoozia e la sua ulteriore diffusione. Simili ordinanze devono poter essere emanate rapidamente, all’occorrenza entro un termine più breve rispetto a quello della proposta di veto contro le ordinanze. La possibilità di un veto contro le ordinanze dev’essere quindi esclusa.

25. Legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi

Art. 2 cpv. 3, secondo periodo

L’articolo 2 della legge sugli embarghi (LEmb) prevede l’adozione di misure coercitive per concretizzare sanzioni che, per esempio, sono state adottate dall’ONU e servono a ossequiare il diritto internazionale, segnatamente a garantire il rispetto dei diritti umani. Nel caso di sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, in virtù del diritto internazionale la Svizzera è tenuta ad applicarle. L’emanazione di misure coercitive deve aver luogo in ogni caso celermente affinché il loro scopo possa essere raggiunto. Le ordinanze e le relative modifiche sono di regola pubblicate urgentemente ed entrano in vigore lo stesso giorno. Il ritardo possibile connesso a una procedura di veto contro le ordinanze vanificherebbe la finalità di simili sanzioni.