Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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2. Legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali
Si vedano le spiegazioni relative all’articolo 129b, sottocapitolo b. «Pubblicazione delle ordinanze sottoposte al veto».
3. Legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza
illecita
Art. 30 secondo periodo
Il blocco di valori patrimoniali secondo la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP) avviene mediante ordinanze che, rispondendo a sviluppi politici, vanno di regola poste in vigore molto rapidamente (entro due – tre giorni).
4. Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo
Art. 14 cpv. 2
La legge sul credito al consumo (LCC) prescrive che per determinati crediti siano applicati tassi d’interesse massimi. L’ordinanza relativa alla LCC fissa il metodo di calcolo e le grandezze di riferimento macroeconomiche del tasso d’interesse massimo e delegano il calcolo delle stesso al DFGP. Quest’ultimo può fissare il tasso d’interesse massimo valido per l’anno successivo non prima del quarto trimestre dell’anno precedente; un veto contro le ordinanze renderebbe questa operazione impossibile.
5. Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale
Art. 25 cpv. 1bise 2
L’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) emanata in virtù dell’articolo 25 capoverso 1 della legge sulla statistica federale (LStat) contiene in allegato un elenco delle rilevazioni statistiche che è riveduto ogni anno. Questo aggiornamento periodico è necessario per tener conto dei bisogni attuali dell’economia e della società. Un veto metterebbe a repentaglio la necessaria entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio dell’anno successivo.
6. Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali
Art. 8 cpv. 3
In virtù dell’articolo 8 della legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC) il Consiglio federale può emanare un’ordinanza di validità limitata allo scopo di salvaguardare da danni il patrimonio culturale di altri Stati minacciato da eventi straordinari (p. es. conflitti armati, guerre civili, catastrofi naturali). Un veto contro le ordinanze renderebbe impossibile una reazione rapida in situazioni straordinarie.