Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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segreteria della Camera. La proposta dev’essere motivata; in mancanza di una motivazione la proposta non è ammessa. Se sussistono dubbi circa la legalità formale della proposta, l’articolo 23 capoversi 2 e 3 del Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) o l’articolo 19 capoversi 2 e 3 del Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS) sono applicabili; la proposta di riesame della legalità da parte del presidente della Camera può essere presentata anche dal Consiglio federale.
La motivazione della proposta fornisce al Consiglio federale indicazioni su come l’ordinanza andrebbe modificata nel caso in cui la proposta di veto fosse accolta. Queste indicazioni non sono tuttavia vincolanti dal profilo giuridico. Le commissioni e le Camere votano sulla proposta di veto e non sulla sua motivazione. Accanto alla motivazione scritta della proposta possono essere addotti anche altri argomenti e riflessioni, scaturiti in particolare nell’ambito delle deliberazioni nelle commissioni e nelle Camere. Anche dopo l’accettazione di una proposta di veto, per principio spetta tuttavia soltanto al Consiglio federale la decisione in merito alla nuova versione dell’ordinanza.
d. Esame preliminare da parte di una commissione
La deliberazione della proposta da parte della commissione comporta ovviamente un certo ritardo, ma permette un esame serio. Se la proposta fosse trattata direttamente nella Camera senza esame preliminare, come voluto dalla minoranza III (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann), si rischierebbe di non riuscire a chiarire a sufficienza le conseguenze di un veto. La Commissione ha respinto questa proposta con 14 voti contro 9 adducendo questa motivazione.
La proposta è trasmessa alla commissione competente; di regola quest’ultima è la stessa commissione che ha trattato la modifica di legge su cui si fonda l’ordinanza. Quest’assegnazione deve aver luogo senza indugio; gli uffici delle Camere competenti in linea di massima dell’assegnazione possono delegare questo compito al presidente (art. 9 cpv. 1 lett. c RCN; art. 6 cpv. 1 lett. c RCS). La Commissione deve trattare la proposta imperativamente entro 60 giorni. Questo termine permette ad ogni Commissione di avere a disposizione di regola una data fissa per la seduta nel piano annuale delle sedute delle commissioni; è anche possibile eventualmente trattare una proposta in una breve seduta di commissione durante una sessione.
e. Proposta della commissione alla Camera
La Commissione si è espressa con 13 voti contro 10 affinché una proposta di veto contro le ordinanze sia trasmessa alla Camera soltanto se è sostenuta dalla maggioranza dei membri della commissione. Se la commissione respinge la proposta, quest’ultima viene liquidata. La minoranza II (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Campell, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) auspica per contro che, anche in caso di rifiuto della proposta di veto contro le ordinanze, questa proposta sia trasmessa alla Camera dove può essere sostenuta da una minoranza della commissione. Ciò corrisponde alla procedura usuale. La maggioranza fa invece notare che il nuovo strumento del veto contro le ordinanze esercita una funzione completamente diversa rispetto agli strumenti parlamentari usuali. Il veto contro le ordinanze deve servire da freno d’emergenza per una maggioranza parlamentare