Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3 Freno d’emergenza grazie al veto contro le ordinanze in caso di insufficiente osservanza della volontà del legislatore
Nella prassi politica è tuttavia pressoché inevitabile che in singoli casi l’interpretazione della volontà del legislatore da parte del Consiglio federale e dell’amministrazione non corrisponda alla sua effettiva volontà. Un’amministrazione moderna non può limitarsi a ricevere ed eseguire unicamente gli ordini. Essa deve avere anche un approccio lungimirante e attivo nei confronti dei compiti che rientrano nel suo settore di competenza. A tale riguardo essa dispone di conoscenze specifiche approfondite. La dinamica che s’innesca in tal modo può avere come conseguenza che il Consiglio federale e l’amministrazione non tengano sempre sufficientemente in considerazione la volontà del legislatore. Talvolta anche la volontà del legislatore non è stata manifestata con sufficiente chiarezza, poiché al momento della deliberazione parlamentare problemi essenziali legati all’attuazione di una legge non erano ancora stati chiaramente riconosciuti.
In simili casi manca un «freno d’emergenza», con il quale una maggioranza parlamentare può far valere la sua prerogativa legislativa, vale a dire l’interpretazione della propria volontà, e trattenere in modo efficace l’autore dell’ordinanza dal disattendere la sua volontà. Il veto contro le ordinanze è la forma adeguata di un simile freno d’emergenza.
Il veto contro le ordinanze è una soluzione migliore rispetto all’obbligo di approvazione delle ordinanze talvolta richiesto e anche già in uso nella prassi. Il primo corrisponde al referendum legislativo facoltativo, il secondo al referendum legislativo obbligatorio a disposizione del Popolo, che non è mai esistito a livello federale e che nell’ultimo decennio è stato eliminato nella maggior parte dei Cantoni, perché comporta oneri sproporzionati e ritardi procedurali, anche se una legge non è contestata da una minoranza qualificata.
2.4 Restrizioni necessarie del campo d’applicazione del veto contro le ordinanze
Nei seguenti casi un veto del Parlamento contro le ordinanze non sarebbe ammissibile né opportuno a livello giuridico:
– qualora il Consiglio federale non sia autorizzato dalla legge ma direttamente
dalla Costituzione federale a emanare ordinanze, un veto contro le ordinanze fondato sulla legge non è ammissibile (cfr. al riguardo le spiegazioni relative alle singole disposizioni, n. 3, art. 22a LParl);
– non sarebbe opportuno se un veto contro le ordinanze impedisse l’attuazione
tempestiva di disposizioni della Costituzione, di leggi federali o di trattati internazionali, se la data dell’entrata in vigore è fissata dalla Costituzione, dalle leggi federali o da trattati internazionali. Un simile veto contro le ordinanze potrebbe vanificare la realizzazione della volontà di un organo superiore (cfr. al riguardo le spiegazioni relative alle singole disposizioni, n. 3, art. 22a LParl);
– infine vi sono ordinanze la cui adozione non può essere differita per motivi
materiali. Queste eccezioni possono essere disciplinate da pertinenti norme nelle