Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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Rapporto

1 Genesi

In passato la legislazione prevedeva talvolta che determinate ordinanze del Consiglio federale dovessero essere approvate dall’Assemblea federale; queste riserve di approvazione sono state nel frattempo in gran parte abrogate1. Dal 1994 al 2011 non meno di sei iniziative parlamentari chiedevano l’approvazione generale delle ordinanze del Consiglio federale da parte dell’Assemblea federale o un veto dell’Assemblea federale contro le ordinanze. Tutte queste iniziative sono state respinte; le ultime tre comunque soltanto dal Consiglio degli Stati, dopo che il Consiglio nazionale le aveva approvate2.

Il 16 giugno 2014 il consigliere nazionale Thomas Aeschi (V, ZG) ha depositato un’ulteriore iniziativa parlamentare che chiede l’introduzione del veto contro le ordinanze. La Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa il 16 gennaio 2015 con 18 voti contro 4. Dopo che il 20 agosto 2015 la CIP del Consiglio degli Stati aveva negato la sua approvazione con 9 voti contro 2 e 1 astensione, il 27 aprile 2016 il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa con 120 voti contro 65 e 5 astensioni. In una seconda tornata, il 25 agosto 2016 la CIP del Consiglio degli Stati – nella nuova legislatura e quindi con una diversa composizione – ha approvato l’iniziativa con 8 voti contro 3 e 1 astensione. Successivamente la CIP del Consiglio nazionale ha incaricato la sua segreteria di sottoporle il progetto preliminare con le necessarie modifiche legislative e una bozza di rapporto.

La Commissione ha discusso questo progetto nella sua seduta del 24 e 25 maggio 2018, approvandolo con 19 voti contro 5.

Secondo l’articolo 3a della legge sulla consultazione (RS 172.061) si potrebbe rinunciare a una procedura di consultazione, se «il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali». In questo caso la condizione per rinunciare a una procedura di consultazione sarebbe data. Tuttavia, dal momento che il progetto risponde a un’importante questione di natura istituzionale e cambia anche le condizioni per l’influsso dei Cantoni e delle lobby sul processo decisionale federale, la Commissione ha deciso di indire una procedura di consultazione.

1 Un esempio del recente passato è l’art. 7 cpv. 4 della legge dell’8 ott. 1999 sul CO 2 (RU 2000 981); secondo lo stesso le aliquote della tassa sul CO2 sottostavano all’approvazione da parte dell’Assemblea federale. Nella legge sul CO2 del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6989 segg.), questo obbligo di approvazione non figura più.

2 94.404 Iv. Pa. Spoerry. Riserva di approvazione per importanti ordinanze; 02.430 Iv. Pa. Lalive d’Epinay. Approvazione delle ordinanze del Consiglio federale da parte del Parlamento; 06.471 Iv. Pa. Kunz. Approvazione di ordinanze da parte del Parlamento; 08.401 Iv. Pa. Gruppo V. Diritto di veto del Parlamento nei confronti delle ordinanze del Consiglio federale; 09.511 Iv. Pa. Müller Thomas. Diritto del Parlamento di pronunciarsi sulle ordinanze del Consiglio federale; 11.480 Iv. Pa. Gruppo V. Diritto del Parlamento di pronunciarsi sulle ordinanze del Consiglio federale.