Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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Art. 22 cpv. 3 e 22a

Per motivi di chiarezza la materia del vigente articolo 22 («Legislazione») sarà suddivisa. Per disciplinare la partecipazione dell’Assemblea federale all’emanazione di ordinanze contenenti norme di diritto viene creato un nuovo articolo 22a. La base legale per la consultazione delle commissioni competenti in merito a disegni di ordinanze è spostata dall’articolo 22 capoverso 3 all’articolo 22a capoverso 1.

Come il vigente articolo 22 capoverso 3, l’articolo 22a si applica soltanto a ordinanze contenenti norme di diritto. «Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze» (art. 22 cpv. 4 LParl). Le ordinanze amministrative (istruzioni di un’autorità ad autorità a essa subordinate senza ripercussioni esterne) non sono contemplate.

L’articolo 22 capoverso 3 menziona attualmente soltanto le ordinanze del Consiglio federale. Il nuovo articolo 22a riguarda per contro le ordinanze del Consiglio federale e dei dipartimenti, ma non le ordinanze di gruppi e uffici o di unità amministrative decentralizzate (p. es. i PF o la FINMA). Secondo l’articolo 48 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Se nell’articolo 22a non fossero considerate le ordinanze dei dipartimenti, il Consiglio federale potrebbe sottrarre in modo semplice le ordinanze al diritto di consultazione delle competenti commissioni parlamentari e al veto delegando la loro emanazione a un dipartimento. Secondo l’articolo 48 capoverso 2 la delega legislativa a gruppi e uffici necessita tuttavia di un’autorizzazione conferita da una legge federale. Lo stesso vale per la delega legislativa a unità amministrative decentralizzate. In questi casi, al Parlamento in veste di legislatore spetta decidere se rinunciare, mediante l’autorizzazione, a ricorrere al diritto di consultazione e di veto.

Nel capoverso 3 lettere a e b sono fissate eccezioni generali per le quali il veto non è applicabile. Un diritto di veto parlamentare contro le ordinanze che il Consiglio federale emana direttamente in virtù della Costituzione federale sarebbe inammissibile (lett. a). L’esercizio del diritto di veto non deve nemmeno permettere che i termini fissati dalla Costituzione, da una legge o da un trattato internazionale non possano essere rispettati (lett. b). Queste eccezioni al diritto di veto necessarie in virtù della Costituzione sono spiegate più dettagliatamente nel numero 5 del presente rapporto («Costituzionalità»).

Vi sono inoltre ordinanze la cui emanazione, per motivi materiali, non ammette differimenti. Queste eccezioni devono essere fissate in corrispondenti disposizioni in leggi speciali (cpv. 3 lett. c; cfr. commento alle modifiche di altre leggi, n. 1, 3–25).