Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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L’onere supplementare delle Camere riconducibile alla trattazione di proposte di veto dovrebbe quindi risultare limitato, tanto più che si può supporre che simili proposte giungono alle Camere solo raramente (cfr. più sopra n. 2.5).

g. Proposte di uguale tenore nelle due Camere

Nel caso in cui siano presentate nelle due Camere proposte di veto contro le ordinanze di uguale tenore, i seguenti processi procedurali necessitano di spiegazioni:

Caso A: le proposte sono accettate dalle corrispondenti commissioni e passano alle Camere. La Camera che ha trattato per prima la proposta accoglie la proposta. In questo caso, secondo il capoverso 3 questa proposta non va all’altra Camera, dato che lì ne è già pendente una dello stesso tenore.

Caso B: la proposta è accolta dalla commissione di una Camera, mentre è rifiutata da quella dell’altra Camera. La Camera, in cui la proposta di una commissione è stata presentata, approva questa proposta. Questa decisione viene sottoposta all’altra Camera ed esaminata dalla sua commissione, dato che la decisione ivi presa dalla commissione in merito alla proposta presentata nell’altra Camera è stata presa a un livello inferiore.

Caso C: le proposte sono accettate dalle rispettive commissioni e sono trasmesse alle Camere. La Camera che ha trattato per primo la proposta la respinge. In questo caso la proposta presentata nell’altra Camera diviene priva di oggetto e non viene di conseguenza più trattata, dato che secondo il capoverso 4 lettera c l’ordinanza può entrare in vigore se una Camera ha respinto la proposta di veto.

h. Rinuncia all’appianamento delle divergenze

In caso di rifiuto della proposta di veto da parte di una Camera potrebbe porsi la questione sui motivi che inducono a non effettuare un appianamento delle divergenze, se l’altra Camera ha approvato la proposta, oppure a dichiarare priva di oggetto la proposta presentata nell’altra Camera e non ancora trattata. L’articolo 156 capoverso 2 Cost. recita: «Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere.» Con il termine «decisioni» s’intendono sempre decisioni di accettazione e non di rifiuto. Se l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di un’ordinanza, tale approvazione necessita delle decisioni concordi delle due Camere. Se le due Camere non sono d’accordo, è applicabile la procedura semplificata di appianamento delle divergenze secondo l’articolo 95 lettera h LParl. Secondo questo articolo la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Per contro, secondo gli articoli 22a e 129b PP–LParl, l’Assemblea federale non è competente per approvare un’ordinanza, ma per il veto contro un’ordinanza. Secondo l’articolo 156 capoverso 2 Cost. per l’accettazione di un veto occorre l’accordo delle due Camere. Si potrebbe prevedere anche per questo caso una procedura semplificata di appianamento delle divergenze e completare di conseguenza l’articolo 95 LParl. Occorre tuttavia rinunciarvi poiché la procedura verrebbe ritardata (sovente anche di un intero trimestre) e la probabilità di un cambiamento di posizione della Camera che ha rifiutato il veto è ridotta. Questa rinuncia a un appianamento delle divergenze si applica già in un unico caso analogo di veto, ovvero il