Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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leggi speciali interessate (cfr. al riguardo le spiegazioni relative alle singole disposizioni, n. 3, modifiche di altre leggi).
2.5 Procedura del veto contro le ordinanze
Nel configurare questo strumento occorrerà evitare che possa essere utilizzato da minoranze per fare ostruzionismo e causare ritardi. Al fine di impedire situazioni di questo tipo, già per l’avvio della procedura è previsto un ostacolo di grandi dimensioni, vale a dire almeno un terzo dei membri di una Camera deve sottoscrivere una proposta in tal senso nel breve termine di 15 giorni dalla pubblicazione del disegno di ordinanza. Un ulteriore ostacolo è dato dalla maggioranza dei membri votanti della commissione competente, la quale è chiamata a decidere entro un termine di 60 giorni dalla presentazione della proposta. Si garantisce in tal modo che la proposta possa essere esaminata approfonditamente e che la Camera debba trattare soltanto le proposte che effettivamente possono ottenere la maggioranza. Ovviamente il sistema bicamerale esige che un veto approvato da una Camera sia sostenuto anche dall’altra Camera per poter avere efficacia giuridica.
Gli ostacoli elevati che si frappongono alla riuscita di un veto fanno presumere che il veto rimarrà uno strumento per casi eccezionali. Anche le esperienze fatte dal Granconsiglio solettese con il diritto di veto strutturato in un modo analogo lo dimostrano: in 23 anni dalla sua introduzione sono state inoltrate proposte di veto soltanto nel 3 per cento dei casi e solo l’1 per cento delle ordinanze è stato bloccato da un veto.
Ci si può per contro attendere che l’esistenza del diritto di veto esplicherà effetti deterrenti in quanto, nel preparare le ordinanze, l’amministrazione cercherà di interpretare scrupolosamente le intenzioni del legislatore per ridurre il rischio di un veto.
2.6 Argomenti della minoranza della Commissione contrari al veto contro le ordinanze
La minoranza della Commissione (Masshardt, Barrile, Marra, Meyer, Piller Carrard) respinge l’introduzione del veto contro le ordinanze. Essa ritiene che questo strumento disattenda il principio della separazione dei poteri, secondo il quale l’Assemblea federale è competente per le leggi e il Consiglio federale è competente per le ordinanze. Esso comporterebbe una suddivisione poco chiara delle competenze e una sovrapposizione delle responsabilità.
Nel caso in cui una maggioranza del Parlamento sia insoddisfatta di un’ordinanza d’esecuzione relativa a una legge, mediante una modifica della legge questa maggioranza parlamentare può e deve precisare la norma di delega in modo che il senso della disposizione indesiderata dell’ordinanza sia modificato. L’esistenza di un veto contro le ordinanze indurrebbe il Parlamento a emanare una legislazione poco accurata e a rinunciare a normative precise confidando nel fatto che potrà comunque impedire in seguito una norma giuridica dettagliata indesiderata mediante il veto contro le ordinanze. Dal momento che le leggi sarebbero formulate in modo meno preciso e, ad esempio, normative particolarmente controverse sul piano politico sarebbero delegate al livello di ordinanza, anche il diritto di referendum del Popolo risulterebbe limitato.