Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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contro un’interpretazione errata della volontà del legislatore da parte del Consiglio federale e dell’amministrazione. Il veto contro le ordinanze non deve poter essere utilizzato per profilarsi politicamente ricorrendo a uno strumento che permette di ritardare l’attuazione della volontà della maggioranza. Ovviamente la rappresentanza degli interessi e il profilo politico che ne consegue sono espressioni legittime della funzione fondamentale di rappresentanza del Parlamento e dei suoi gruppi e membri; per adempiere questa funzione vi sono già a disposizione altre procedure in numero sufficiente.

Il fatto di dare la possibilità alle minoranze di ritardare sistematicamente l’attuazione di una legge mediante la presentazione di proposte di minoranza volte a opporre un veto contro un’ordinanza a livello delle Camere non soltanto indurrebbe a praticare una politica ostruzionistica, bensì causerebbe anche un notevole aggravio supplementare alla Camera, ciò che soprattutto in Consiglio nazionale si rivelerebbe problematico alla luce del carico già elevato di questa Camera.

f. Trattazione della proposta nella Camera

La proposta sostenuta dalla Commissione è trattata dalla Camera di regola nella sessione ordinaria successiva all’accettazione da parte della commissione. Questa prescrizione pone determinati requisiti alla pianificazione delle sessioni, in particolare anche in combinato disposto con l’articolo 129b capoverso 3, secondo cui l’altra Camera deve trattare un eventuale veto della prima Camera di regola nella stessa sessione. Se una proposta di veto viene presentata nelle due settimane che intercorrono fra le sedute degli Uffici destinate a fissare il programma delle sessioni e l’inizio della sessione, gli Uffici devono completare il programma delle loro sedute immediatamente prima dell’inizio della sessione. L’espressione «di regola» lascia il necessario margine di manovra per prevedere eventuali eccezioni, per esempio se dopo aver sentito il Consiglio federale o il dipartimento competente emerge che un ritardo non ha gravi conseguenze. In linea di massima occorre tuttavia badare che la possibilità del veto contro le ordinanze ritardi il meno possibile il processo legislativo. Ciò non è soltanto nell’interesse del Consiglio federale e dell’amministrazione bensì anche del legislatore che desidera veder attuate le sue decisioni senza inutili differimenti.

Nella trattazione della proposta di veto contro le ordinanze occorre decidere soltanto se accettare o rifiutare la stessa; non possono essere presentate altre proposte (a prescindere da eventuali mozioni d’ordine). In Consiglio nazionale l’Ufficio fisserà una categoria di deliberazione (art. 46 segg. RCN). Possono entrare in linea di conto le categorie III o IV. Nella categoria III prendono la parola i gruppi parlamentari e un’eventuale minoranza della commissione, ciascuno per 5 minuti; si esprime pure una rappresentanza del Consiglio federale e della commissione (senza limitazione del tempo di parola); il dibattito dovrebbe durare circa 55 – 70 minuti. Nella categoria IV ricevono la parola i rappresentanti del Consiglio federale e della commissione nonché un’eventuale minoranza della commissione; il dibattito dovrebbe durare circa 20 – 25 minuti. Oggetto della discussione è la proposta della commissione e non la proposta iniziale indirizzata alla commissione da almeno un terzo dei membri della Camera; di conseguenza non ha diritto di parola l’autore iniziale della proposta.