Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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Secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge sul CO2, in caso di superamento degli obiettivi individuali gli importi delle sanzioni devono essere nuovamente fissati ogni anno. Secondo l’articolo 135 lettera cbisdell’ordinanza sul CO , il DATEC procede a

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questi adeguamenti.

Se fosse possibile un veto contro le ordinanze concernenti gli adeguamenti summenzionati, il peso a vuoto medio e gli importi delle sanzioni non potrebbero più essere fissati annualmente in modo tempestivo. Questo fatto avrebbe notevoli svantaggi economici per gli importatori.

11. Legge federale del 30 settembre sull’energia

Art. 22 cpv. 4

Secondo l’articolo 22 capoverso 3 della legge sull’energia (LEne) il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti in particolare i tassi di rimunerazione per l’immissione di elettricità proveniente da energie rinnovabili. È anche necessaria soprattutto una verifica e un adeguamento dei tassi di rimunerazione. La possibilità di un veto contro le ordinanze renderebbe impossibile adeguare in modo sufficientemente rapido l’entità della promozione delle energie rinnovabili alla situazione sul mercato. Ciò comporterebbe rimunerazioni eccessive e distorsioni del mercato. Esempio: riguardo al fotovoltaico, negli scorsi anni è stato necessario ridurre a più riprese a breve termine i tassi di rimunerazione per riuscire a tenere il passo dello sviluppo tecnologico.

12. Legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti

Art. 3 cpv. 3

Gli elenchi contenuti nell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OE-Stup–DFI; RS 812.121.11) che sottostanno al controllo devono poter essere completati senza indugio non appena appaiono nuove sostanze, all’occorrenza entro un termine più breve rispetto a quello fissato per la proposta di veto contro le ordinanze. La possibilità di un veto contro le ordinanze va quindi esclusa.

13. Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione

Art. 20 cpv. 1bis

Se si verifica un evento che causa un pericolo dovuto a elevata radioattività, il Consiglio federale deve poter ordinare le necessarie misure entro brevissimo termine, all’occorrenza entro un termine più breve rispetto a quello fissato per la proposta di veto contro le ordinanze. La possibilità di un veto contro le ordinanze va quindi esclusa.