Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine
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4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Dal profilo tecnico la pubblicazione a due riprese dell’ordinanza è possibile già nell’attuale sistema di pubblicazione. La pubblicazione ulteriore dell’ordinanza provoca invece un onere supplementare per l’Amministrazione federale. Con la pubblicazione delle spiegazioni, le unità amministrative competenti per le ordinanze saranno confrontate con un maggior onere di lavoro per la redazione e la traduzione dei testi. Se il veto va a buon fine, l’unità amministrativa responsabile dovrà di regola assumere ulteriori compiti e far capo quindi a risorse supplementari. Per la Cancelleria federale vi sarà un onere supplementare per la preparazione, il controllo di qualità e la pubblicazione delle spiegazioni, nonché la pubblicazione delle ordinanze nel Foglio federale.
Fra il 2009 e il 2016 sono state pubblicate all’anno in media 355 ordinanze del Consiglio federale e dei dipartimenti (inclusi atti di modifica e di abrogazione; minimo: 305; massimo: 402). Supponendo che annualmente saranno sottoposte al veto contro le ordinanze circa 250 nuove ordinanze e modifiche di ordinanza e che nella maggior parte dei casi non sarà dato seguito al veto, occorre prevedere un fabbisogno supplementare di posti di al massimo 0,5 unità presso la Cancelleria federale e di 0,5 unità nel resto dell’Amministrazione federale. Ciò vale per la pubblicazione delle spiegazioni sulla piattaforma di pubblicazione (art. 13a LPubb), come previsto dalla maggioranza della Commissione. L’onere per il controllo di qualità e la traduzione delle spiegazioni sarebbe invece più consistente se, secondo la proposta della minoranza IV, dovrà essere pubblicato nel Foglio federale. In questo caso occorrerebbe prevedere un fabbisogno supplementare di posti da 1–2 unità per la Cancelleria federale e da 1–2 unità da suddividere nel resto dell’Amministrazione federale.
5 Costituzionalità
La grande maggioranza delle ordinanze del Consiglio federale e dei dipartimenti contengono norme di diritto. L’articolo 164 capoverso 2 parte dal presupposto che l’Amministrazione federale, competente in linea di massima per l’emanazione di norme di diritto, può delegare le competenze normative per legge («competenze normative possono essere delegate mediante legge federale»). L’articolo 182 capoverso 1 Cost. recita: «Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge». Nella misura in cui il Consiglio federale sia autorizzato dalla legge, la sua competenza a emanare l’ordinanza non si basa direttamente sulla Costituzione. La competenza dell’Assemblea federale alla delega legislativa presuppone che l’Assemblea federale vincoli la delega a riserve. Il diritto federale conosce già attualmente simili riserve, basti pensare ad alcune ordinanze del Consiglio federale che necessitano anche dell’approvazione dell’Assemblea federale. L’ammissibilità costituzionale di un simile obbligo di approvazione è incontestata; per il veto contro le ordinanze, che non si spinge così lontano, deve valere la stessa riflessione.