Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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7. Legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese

Art. 57 cpv. 1, secondo periodo, e 2

La legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) disciplina le misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l’economia non è in grado di far fronte (art. 1 LAP). In caso di una grave penuria già sopraggiunta o imminente il Consiglio federale può adottare misure d’intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento (art. 31–34 LAP). Se simili interventi si rivelano necessari, la loro adozione non ammette di regola alcun ritardo. Un veto contro le ordinanze vanificherebbe l’attuazione degli articoli 31–34 LAP.

8. Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane

Art. 14 cpv. 2, secondo periodo

Secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge sulle dogane il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Nella prassi queste riduzioni hanno luogo a brevissimo termine. Il veto contro le ordinanze ritarderebbe questa operazione, ciò che avrebbe conseguenze economiche sfavorevoli.

9. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta

Art. 199 cpv. 2

Secondo gli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2 e 164 capoverso 1 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) gli interessi di mora, rimunerativi e in caso di restituzione sono esaminati ogni anno sulla base dell’evoluzione del mercato e adeguati all’occorrenza. Se fosse possibile un veto contro le ordinanze, il calcolo e la determinazione dell’adeguamento dovrebbero aver luogo molto prima. Di conseguenza i tassi d’interesse non terrebbero adeguatamente conto del mercato.

10. Legge del 23 dicembre 2011 sul CO2

Art. 11 cpv. 1 e 1bis, art. 13 cpv. 2bis

In base all’articolo 11 della legge sul CO2 il Consiglio federale fissa il metodo di calcolo secondo il quale per ogni importatore e costruttore di veicoli è calcolato l’obiettivo individuale per la riduzione delle emissioni di CO2. Per questo calcolo è necessario il peso a vuoto medio dei veicoli messi in circolazione per la prima volta nell’anno precedente, per il 1° gennaio dell’anno successivo (art. 135 lett. c ordinanza sul CO2; RS 641.711). Questi adeguamenti sono effettuati dal DATEC.