Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 24 pagine

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la proposta di veto contro le ordinanze, è probabile che non si troveranno le necessarie maggioranze nelle commissioni e nelle Camere qualora il Consiglio federale possa rendere verosimile che la continuazione dei trattati bilaterali può essere messa in forse dal veto contro le ordinanze. In ogni caso, il rischio di una seria violazione dei trattati dovrebbe essere ancora minore dell’analogo rischio presente in caso di votazioni in seguito a referendum riguardanti leggi che sono necessarie per l’attuazione di trattati internazionali.

Per l’esame della necessità di disciplinamenti eccezionali è importante tenere ben presente la portata di un ritardo nell’emanazione di un’ordinanza che sottostà al veto contro le ordinanze:

– se non è inoltrata una proposta di veto contro le ordinanze, l’entrata in vigore

sarà ritardata di circa un mese (fabbisogno di tempo per preparare la necessaria pubblicazione e termine di 15 giorni per inoltrare la proposta);

– se una proposta di veto contro le ordinanze è presentata e respinta, l’entrata in

vigore di un’ordinanza è ritardata al massimo di altri due mesi e mezzo (in caso di reiezione da parte della Commissione competente) o al massimo di altri quattro mesi e mezzo (in caso di reiezione da parte delle Camere, se la commissione competente ha approvato il veto). Di regola un simile ritardo non pregiudica seriamente l’adempimento di impegni internazionali;

– un ritardo maggiore, la cui portata dipende da circostanze più dettagliate e

potrebbe risultare molto diversificata, va previsto soltanto se un veto contro le ordinanze va a buon fine. Come illustrato precedentemente, dovrebbe trattarsi di rari casi eccezionali.

1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri

Art. 20 cpv. 2bis

Il Consiglio federale deve fissare a fine anno i contingenti per la manodopera provenienti da Stati al di fuori dell’UE/AELS per l’anno civile successivo mediante una modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), sulla base dei dati economici attuali, delle previsioni relative all’utilizzazione degli attuali contingenti, della situazione congiunturale nonché dei dati relativi alla disoccupazione. Se fosse possibile un veto contro questa modifica d’ordinanza, i contingenti non potrebbero essere fissati sulla base dei dati e delle previsioni economiche attuali. Anche il riferimento all’utilizzazione dei contingenti attuali verrebbe a mancare. Un veto contro le ordinanze renderebbe di fatto impossibile un’entrata in vigore al 1° gennaio dell’anno successivo. Un’entrata in vigore a tale data è tuttavia imperativa, poiché il periodo di contingente previsto legalmente va dal 1° gennaio al 31 dicembre.