Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine
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3 Obiettivi e tenore dell’iniziativa
Secondo i suoi promotori, l’iniziativa mira a potenziare la libertà, una tradizione a cui la Svizzera è dedita da sempre. Libertà significa che ognuno può esprimere liberamente e a viso aperto il suo punto di vista. In riferimento alla sentenza della Corte EDU S.A.S. c. Francia48, il comitato d’iniziativa ritiene che una dissimulazione volontaria o imposta del viso negli spazi pubblici sia in conflitto con la convivenza liberale in una libera società.
Opponendosi alle forme di dissimulazione adottate per motivi criminali, distruttivi o vandalici, l’iniziativa è pure volta a migliorare la tutela dell’ordine pubblico. I promotori intendono porre fine agli atti di vandali che nascondono il loro volto al fine di potere, senza essere riconosciuti, aggredire e mettere in pericolo delle persone o causare danni per milioni di franchi.
Occorre porre fine alle «passeggiate serali antifasciste» e alle azioni di hooligan dal volto coperto in occasione di manifestazioni sportive49.
Il testo dell’iniziativa prevede un divieto di dissimulare il viso negli spazi pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno. Il divieto non si applica ai luoghi di culto. Prevede inoltre che nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso. Il legislatore prevedrà eccezioni giustificate da motivi che il testo dell’iniziativa enumera esaustivamente.
4 Commento e interpretazione del testo dell’iniziativa
4.1 Divieto di dissimulare il viso
Il divieto di dissimulare il viso introdotto nel nuovo articolo 10a capoverso 1 Cost. vale in tutta la Svizzera. Esso si applica in tutti i settori accessibili al pubblico: negli spazi pubblici (p. es. strade), negli spazi accessibili al pubblico (p.es. piscine all’aperto, campi sportivi) e in luoghi in cui sono fornite prestazioni «accessibili a ognuno». Con ciò s’intende, oltre alle strutture del servizio pubblico (p. es. trasporti pubblici, uffici amministrativi, uffici postali), anche luoghi in cui sono fornite prestazioni private accessibili a tutti (p.es centri commerciali, cinema, stadi calcistici). In pratica il divieto significa che, a parte casi eccezionali, nessuno può lasciare le proprie quattro mura con il viso coperto.
L’iniziativa intende vietare qualsiasi dissimulazione del viso, ad esempio quelle utilizzate durante le dimostrazioni ma anche quelle di natura religiosa come il burqa e il niqab. Essa non definisce cosa si debba intendere per dissimulazione del viso. Ma la copertura dei capelli o dei contorni del viso non rientra nel divieto, per cui continuerà a essere possibile indossare una bandana o un fazzoletto da testa. Secondo l’interpretazione del Consiglio federale, il viso deve essere visibile dalla fronte al mento.
Il testo dell’iniziativa non esplicita le conseguenze della violazione del divieto di dissimulazione del viso. Spetterà al legislatore disciplinare le eccezioni e prevedere le sanzioni, ad esempio una multa come previsto dalla legge ticinese del 23 novembre 201550 (art. 5).
4.2 Divieto di obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso
L’articolo 10a capoverso 2 proposto dall’iniziativa vieta di obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso. Neanche in questo caso l’iniziativa fissa le sanzioni penali per una violazione, compito che spetterà dunque di nuovo al legislatore.
48 Cfr. nota 24
49 http://www.divieto-dissimulazione-del-volto.ch/
50 Cfr. n. 2.1.1.2