Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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Riferimento: COO.2180.109.7.254353

4.3 Eccezioni

L’articolo 10a capoverso 3 menziona in forma esaustiva i motivi che giustificano le eccezioni al divieto, che vanno concretizzati a livello di legge. Tali motivi possono essere inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. Non sono previste eccezioni per motivi turistici.

L’articolo 10a capoverso 3 rinvia alla legge. L’articolo 10a non attribuisce nuove competenze legislative alla Confederazione. Spetterà pertanto ai legislatori federale e cantonali attuare l’iniziativa conformemente alle loro rispettive competenze.

4.4 Disposizione transitoria

Una disposizione transitoria (prevista all’art. 197 n. 12 Cost.) stabilisce che la legislazione d’esecuzione è elaborata entro due anni dall’accettazione dell’iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni.

5 Ripercussioni in caso di accettazione

Se l’iniziativa verrà accettata, il divieto già vigente nel Canton Ticino sarà trasposto a tutta la Svizzera. A parte le eccezioni previste dall’iniziativa, non sarà più possibile dissimulare il viso negli spazi pubblici. Rimarrà per contro ammesso indossare una maschera durante il Carnevale, un passamontagna in caso di freddo intenso, una mascherina per motivi sanitari o un casco di protezione.

Dato che la fruizione dello spazio pubblico rientra nella competenza dei Cantoni, spetterà soprattutto a questi ultimi attuare l’iniziativa. Il legislatore federale sarà per contro competente ad esempio per i settori del diritto penale o dei trasporti pubblici.

L’accettazione dell’iniziativa avrebbe conseguenze finanziarie per i Cantoni, che dovrebbero controllare l’osservanza del divieto e punire le violazioni. Potrebbe inoltre ripercuotersi

sull’economia riducendo l’attrattiva della Svizzera come destinazione turistica per persone provenienti da Paesi in cui è usuale indossare un velo integrale.

6 Valutazione dell’iniziativa

6.1 Osservazioni preliminari

L’iniziativa popolare intende vietare la dissimulazione del viso negli spazi pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico. Tange pertanto il campo d’applicazione di numerosi diritti fondamentali, in particolare la libertà di religione (art. 15 Cost., art. 9 CEDU e art. 18 del Patto internazionale del 16 dicembre 196651 relativo ai diritti civili e politici [Patto ONU II]), determinati aspetti della libertà personale (art. 10 Cost., art. 8 CEDU e art. 17 Patto ONU II), la libertà di riunione (art. 22 Cost., art. 11 CEDU e art. 21 Patto ONU II) e il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost., art. 14 CEDU nonché art. 2 e 26 Patto ONU II).

Le restrizioni della libertà di religione, della libertà personale e della libertà di riunione esigono una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità. Inoltre, non possono intaccare l’essenza dei diritti fondamentali.

51 RS 0.103.2