Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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Come tutte le prescrizioni concernenti l’abbigliamento, anche un divieto di dissimulare il viso negli spazi pubblici sarebbe di difficile attuazione. Quali forme di dissimulazione rientrano nel divieto? Occhiali da sole scuri combinati con uno scialle e una mascherina sulla bocca sono sufficienti? Anche nell’ottica della delimitazione delle eccezioni, l’iniziativa potrebbe sollevare diversi problemi.

L’iniziativa mira a potenziare la coesione sociale («mostrare il viso»). In Svizzera,

però, al di fuori del periodo del Carnevale o di altre manifestazioni culturali, le persone che nascondono il viso sono molto rare. È lecito chiedersi se l’iniziativa non favorisca piuttosto tendenze alla polarizzazione.

Il Consiglio federale oppone all’iniziativa popolare un controprogetto indiretto a livello di legge, con l’intenzione di risolvere i problemi connessi alla dissimulazione del viso laddove potrebbero presentarsi. Come i promotori dell’iniziativa ritiene inaccettabile che qualcuno venga obbligato a dissimulare il viso. La fattispecie della coazione di cui all’articolo 181 del Codice penale (CP) va completata in tal senso. Va inoltre introdotto un obbligo legale di mostrare il viso nelle situazioni in cui il diritto federale prescrive l’identificazione visiva di una persona o in cui l’adempimento di un compito di diritto federale presuppone l’identificazione visiva di una persona.

Contenuto del progetto

Il controprogetto indiretto si concentra sull’obbligo di dissimulare il viso e sui problemi connessi con l’identificazione visiva delle persone. Contrariamente all’iniziativa non tange l’autonomia legislativa cantonale. I Cantoni non sono pertanto tenuti a vietare la dissimulazione del viso negli spazi pubblici, ma sono liberi di farlo se lo ritengono opportuno.

Una nuova «legge federale sul divieto di dissimulare il viso» stabilisce chiare regole comportamentali volte a evitare tensioni. Ciò ha un effetto preventivo e consente di stabilire una prassi unitaria. La legge sancisce l’obbligo di mostrare il viso in situazioni che richiedono un’identificazione visiva, segnatamente nei settori della sicurezza, della migrazione o delle assicurazioni sociali (art. 1). Tale obbligo va applicato dinanzi a rappresentanti di un’autorità che in virtù del diritto federale devono identificare visivamente una persona o che sono in grado di adempiere, senza un onere sproporzionato, un compito loro affidato dal diritto federale soltanto vedendo il viso della persona. La legge non contempla il settore del diritto cantonale, poiché in tal caso sarebbe necessario modificare la Costituzione. Una disposizione sanzionatoria prevede la multa per chiunque rifiuti di dare seguito all’ingiunzione ripetuta di mostrare il viso (art. 2 cpv. 1). Se invece l’identificazione visiva è esclusivamente nell’interesse della persona che non dà seguito all’ingiunzione, l’inosservanza non è punibile (art. 2 cpv. 2). Per lo più, in questi casi l’autorità rifiuterà la prestazione alla persona interessata. Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni (art. 3). L’articolo 5 stabilisce che il controprogetto indiretto entra in vigore soltanto se l’iniziativa «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» viene ritirata o respinta (incompatibilità tra iniziativa e controprogetto).

La fattispecie della coazione di cui all’articolo 181 CP è completata con un capoverso che in quanto lex specialis sanziona espressamente la coercizione a dissimulare il viso: «Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a dissimulare il viso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria» (art. 181 cpv. 2 CP). Rispetto alla comminatoria penale della fattispecie generale della coazione, questa comminatoria non è né qualificata né privilegiata. Con la menzione esplicita nel Codice penale, che contrariamente a quanto chiesto dall’iniziativa non si limita alla coercizione «a causa del suo sesso», si chiarisce che un simile comportamento non è tollerato e che le autorità sono tenute a vigilare attentamente.