Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine
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Riferimento: COO.2180.109.7.254353
A causa dei loro tenori parzialmente incompatibili, l’iniziativa popolare e il controprogetto indiretto non possono essere applicati entrambi, per cui il capoverso 4 prevede una clausola alternativa per l’entrata in vigore.
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
10 Ripercussioni del controprogetto
10.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il controprogetto indiretto non ha ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale per l’Amministrazione federale.
10.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Il controprogetto indiretto prevede nuove fattispecie penali. Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni. Il fabbisogno potrebbe aumentare in particolare per quanto riguarda le finanze e il personale, ma dovrebbe in seguito ridursi nuovamente grazie all’effetto deterrente della disposizione penale. Si prevedono inoltre soltanto rari casi di violazione.
10.3 Ripercussioni per l’economia
Il controprogetto indiretto non ha ripercussioni per l’economia.
10.4 Ripercussioni per la parità tra donna e uomo
Il controprogetto indiretto potrebbe promuovere la parità tra donna e uomo in quanto rifiuta decisamente la coercizione a indossare un burqa o un niqab. La dissimulazione del viso è da molti considerata un simbolo della sottomissione della donna. Punendo la relativa coercizione, il controprogetto lancia un segnale contro la discriminazione della donna e ha dunque un effetto preventivo.
11 Aspetti giuridici
11.1 Costituzionalità
La competenza della Confederazione nel settore penale si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 Cost. Se la fattispecie interessa autorità federali si applica anche la competenza della Confederazione di disciplinare la propria organizzazione. In settori specifici in cui è applicato il divieto di dissimulazione del viso la Confederazione può inoltre fondarsi su disposizioni costituzionali specifiche che ne determinano la competenza, ad esempio gli articoli 87, 112 e 114 Cost.
Il controprogetto indiretto del Consiglio federale è conforme alla Costituzione. Le eventuali restrizioni dei diritti fondamentali (in primo luogo la libertà di credo e di coscienza nonché la libertà personale) si fondano su una legge in senso formale e sono giustificate da un interesse pubblico, ossia dalla necessità che le autorità hanno di identificare visivamente le persone per poter eseguire i loro compiti. Le misure previste sono necessarie e adeguate a conseguire l’obiettivo fissato. Il controprogetto non tange l’essenza dei diritti fondamentali delle persone interessate.
11.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il controprogetto indiretto del Consiglio federale è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con la CEDU73.
73 Cfr. n. 2.2.1 segg.