Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento: COO.2180.109.7.254353

2 Genesi dell’iniziativa

2.1 Contesto nazionale

2.1.1 Situazione giuridica

2.1.1.1 A livello federale

L’emanazione di disposizioni concernenti il modo di abbigliarsi negli spazi pubblici compete ai Cantoni. Non esistono disposizioni federali che vietano in generale di dissimulare il viso.

Il Codice penale4 (CP) non contiene disposizioni che sanzionano espressamente la coercizione a dissimulare il viso. Secondo il diritto vigente, però, chi obbliga un’altra persona a dissimulare il viso può essere punito in virtù della fattispecie della coazione di cui all’articolo 181 CP.

2.1.1.2 A livello cantonale

Iniziative e interventi concernenti il divieto di dissimulare il viso sono stati depositati nei Cantoni di Berna (2010), Ticino (2013), Basilea-Città (2013)5, San Gallo (2013), Zurigo (2016) e Glarona (2017). Hanno avuto successo soltanto nei Cantoni Ticino e San Gallo. Nella maggior parte dei Cantoni (tra cui BS, ZH, BE, LU, TG, SO, SG) vigono divieti di dissimulare il viso limitatamente alle manifestazioni pubbliche.

Ticino

L’iniziativa sul divieto di dissimulazione del viso nei luoghi pubblici è stata accettata nel 2013. Un nuovo articolo 9a è stato pertanto introdotto nella Costituzione cantonale ticinese6. Entrato in vigore il 1° luglio 2016, l’articolo vieta di dissimulare il viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, ossia le piazze e le strade pubbliche, nonché gli edifici amministrativi, gli esercizi del servizio pubblico (p.es. Posta o FFS) e gli spazi privati aperti al pubblico (p.es. ristoranti, centri commerciali, cinema). Il divieto comprende soprattutto due tipologie di copertura del volto: quelle volte a rendersi irriconoscibili in occasione di manifestazioni di massa e quelle motivate dalla religione7. Il nuovo articolo prevede inoltre che nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso. Precisa infine che le eccezioni e le sanzioni sono stabilite dalla legge.

L’Assemblea federale ha conferito la garanzia federale a questa disposizione8, riprendendo in buona parte l’argomentazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) SAS c. France.9

La disposizione costituzionale è stata attuata da due leggi e un regolamento.

 La legge del 23 novembre 2015 sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss), in vigore dal 1° luglio 201610. Essa ha lo scopo di garantire l’interazione sociale e preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme11. Il divieto non è applicato se la tenuta mediante la quale è dissimulato il volto è prescritta dalla legge o da regolamenti, se è giustificata da motivi di salute, di sicurezza, professionali o di

4 RS 311.0

5La Camera alta di Basilea-Città ha respinto espressamente l’iniziativa per irricevibilità. Cfr. Camera alta del Cantone di Basi-

lea-Città, Beschluss-Protokoll der 10. und 11. Sitzung, anno d’esercizio 2013-2014, del 15 maggio 2013.

6 RS 131.229

7 Cfr. il messaggio concernente il conferimento della garanzia federale (Ticino) in FF 2014 7845, 7861-7861

8 FF 2014 7845, 7861 segg.

9 Affare S.A.S. c. France, R n° 43835/11

10 BU 17/2016, 196

11 Repubblica e Cantone Ticino, Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Presentazione serata di formazione del

15 giu. 2016