Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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Riferimento: COO.2180.109.7.254353

Secondo l’articolo 25 CP, commette il reato di complicità chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Contrariamente alla correità, per la complicità è sufficiente qualsiasi contributo minimo che promuove in un qualsivoglia modo la coercizione alla dissimulazione del viso.

Tipo di coercizione / fattispecie oggettiva

Violenza: per definire questa nozione ci si può basare sulla giurisprudenza e sulla dottrina relativi alla coazione, secondo cui per violenza s’intende l’impiego di forza fisica contro un’altra persona64. La questione se ciò comprenda anche la violenza contro gli oggetti è controversa65. Secondo la giurisprudenza del TF, la tipologia e l’intensità dell’azione violenta devono essere tali da piegare la libera volontà della vittima. L’intensità che un’azione violenta deve raggiungere per soddisfare la fattispecie della coazione va dunque decisa sulla base di criteri relativi66.

Minaccia di grave danno: secondo la giurisprudenza relativa al vigente articolo 181 CP, si ha una minaccia di grave danno se l’autore afferma che il danno insorge per sua volontà e se la minaccia è adeguata a limitare la libertà decisionale della vittima67. Non è determinante che l’autore intenda mettere in atto la minaccia di un danno grave, che sia effettivamente in grado di metterla in atto o che utilizzi tale minaccia soltanto come un inganno per raggiungere i suoi scopi68.

Per lo più la minaccia concerne beni giuridici della vittima e può ad esempio comprendere l’esclusione dal clan famigliare, il disonore e il disprezzo sociale, l’espulsione dall’appartamento o il rifiuto da parte del marito di continuare a mettere a disposizione della moglie risorse finanziarie.

La coazione può però anche tangere beni giuridici di terzi, ad esempio se si minaccia di fare del male ai bambini o a un’altra persona vicina alla vittima o di suicidarsi. Il criterio determinante è che queste minacce siano atte a limitare la libertà decisionale della vittima69.

Altri intralci alla libertà d’agire: la nozione è formulata in modo molto ampio e – come sottolineato dal TF e in sintonia con la dottrina vigente in materia di coazione ai sensi dell’articolo 181 CP – andrebbe interpretata in maniera restrittiva. Può comprendere il fatto di rifiutarsi di parlare con la vittima o di ignorarla fintantoché non si pieghi alla volontà dell’autore oppure di impedirle di muoversi liberamente70 (p. es. sottraendole i vestiti) o di comunicare con altri (p. es. togliendole il cellulare).

Fattispecie soggettiva

A livello soggettivo è necessaria l’intenzionalità, che è data se tutti gli elementi della fattispecie sono commessi consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 CP). La volontà dell’autore di mettere in atto la minaccia non è necessaria per l’intenzionalità della coazione.

Evento

La coazione alla dissimulazione del viso è un reato d’evento, che è costituito dal fatto che la vittima adotta il comportamento impostole. Il reato è compiuto quando la vittima si comporta

64 DELNON Vera/RÜDYBERNHARD, zu Art. 181, Nr 18, in: Niggli/Wiprächtiger a c. di), Basler Kommentar zum Strafrecht, vol. II, Basilea 2013.

65 DELNON/RÜDY, op. cit, n. 21.

66 DTF 101 IV 42.

67 DTF 120 IV 17.

68 DELNON/RÜDY, op. cit, n. 21.

69 DELNON/RÜDY, op. cit, n. 33.

70 DTF 119 IV 301; 107 IV 113; 101 IV 167.