Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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6.7 Possibile sostegno a tendenze alla polarizzazione

L’iniziativa mira a potenziare la coesione sociale («mostrare il viso»). In Svizzera, però, al di fuori del periodo del Carnevale o di altre manifestazioni culturali le persone che nascondono il viso sono molto rare. È lecito chiedersi se l’iniziativa non favorisca piuttosto tendenze alla polarizzazione.

7 Compatibilità con gli impegni internazionali

In considerazione delle sentenze della Corte EDU relative al Belgio e alla Francia (cfr.

n. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3), l’iniziativa sembra compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

8 Conclusioni sull’iniziativa popolare e proposta del Consiglio federale

L’iniziativa intacca inutilmente l’autonomia dei Cantoni. Essi sono liberi di vietare la dissimulazione del viso e lo ha ad esempio fatto il Canton Ticino. Altri Cantoni vi hanno consapevolmente rinunciato. L’iniziativa obbligherebbe tutti i Cantoni a mettere in atto il divieto. L’eventuale accettazione dell’iniziativa non consentirebbe di tenere conto delle diverse esigenze cantonali. In Svizzera, però, il disciplinamento dello spazio pubblico compete tradizionalmente ai Cantoni. Dovrebbero dunque essere i Cantoni stessi a decidere se emanare un divieto di dissimulare il viso. Questa è una delle ragioni per cui il Consiglio federale raccomanda di respingere l’iniziativa.

Il Consiglio federale ritiene però che la dissimulazione del viso costituisca un problema allorquando l’esecuzione di compiti pubblici esige l’identificazione di una persona. Pertinenti disposizioni legali potrebbero apportare un benvenuto chiarimento. Inoltre, non è accettabile che una persona – di solito una donna – sia obbligata a coprirsi il viso. È pertanto giustificato un chiaro segnale del legislatore. Per queste ragioni, il 20 dicembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un controprogetto indiretto.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno un controprogetto diretto. Da un lato il disciplinamento legale previsto dal Governo, meno radicale di quello dell’iniziativa popolare, non richiede la modifica della Costituzione federale. Dall’altro, una disposizione costituzionale come quella proposta dall’iniziativa andrebbe comunque concretizzata a livello di legge.

9 Controprogetto indiretto

9.1 Obiettivi e punti essenziali del progetto

Il controprogetto costituisce una risposta mirata ai problemi che possono creare indumenti che coprono il volto. Contrariamente all’iniziativa preserva l’autonomia dei Cantoni, che se intendono vietare la dissimulazione del viso negli spazi pubblici restano liberi di farlo.

Il controprogetto del Consiglio federale prevede l’obbligo di mostrare il viso a un rappresentante di un’autorità che deve identificare visivamente la persona in questione in virtù del diritto federale. Tale obbligo sussiste anche se l’identificazione visiva costituisce l’unica possibilità a disposizione di un rappresentante di un’autorità per eseguire il suo compito senza un onere sproporzionato. Il controprogetto definisce regole comportamentali chiare volte a evitare tensioni. Ciò ha un effetto preventivo e consente di stabilire una prassi uniforme. La violazione del suddetto obbligo ha conseguenze penali tranne se l’identificazione è esclusivamente nell’interesse della persona che deve mostrare il viso. In questo caso il rifiuto di mostrare il viso potrebbe comportare il rifiuto della prestazione richiesta (cfr. n. 9.2.2.2).

Il controprogetto prevede anche una sanzione esplicita nel CP per chiunque obbliga un’altra persona a dissimulare il viso. In tal modo è attuato l’articolo 10a capoverso 2 dell’iniziativa.