Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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Riferimento: COO.2180.109.7.254353

secondo la volontà dell’autore, nel caso in questione quando la vittima dissimula il viso contro la sua volontà.

Sanzione

Sono fondamentalmente ipotizzabili tre varianti di sanzione: una pena meno severa di quella vigente per la fattispecie di base (fattispecie privilegiata), una equiparabile e infine una più severa (fattispecie qualificata).

Appare poco opportuna una fattispecie qualificata come quella prevista all’articolo 181a CP per il matrimonio forzato, punito con una pena detentiva fino a cinque anni. Il danno provocato dal matrimonio forzato al bene giuridico della vittima è molto più grave di quello provocato dalla dissimulazione del volto. La fattispecie qualificata è giustificata soltanto nel primo caso. Si pone tuttavia la questione se per la dissimulazione del volto potrebbe essere opportuna una fattispecie privilegiata, poiché la fattispecie di base della coazione secondo il vigente articolo 181 CP comprende ogni tipo di costrizione a fare od omettere un atto, ossia anche costrizioni molto più gravi di quella di dissimulare il viso. Il segnale che s’intende lanciare con l’introduzione della disposizione in questione potrebbe però essere sminuito dal fatto di attribuire una fattispecie privilegiata alla coercizione alla dissimulazione del viso.

Quest’ultima può isolare socialmente la vittima e la sua gravità non va sottostimata. Per queste ragioni la variante più opportuna risulta essere quella di equiparare la comminatoria per la coercizione alla dissimulazione del viso a quella della coazione secondo l’articolo 181 CP.

Concretamente ciò significa che la coercizione alla dissimulazione del viso può essere punita con una pena detentiva compresa tra tre giorni e tre anni oppure con una pena pecuniaria da 3 a 180 aliquote giornaliere di un importo compreso tra 30 (eccezionalmente 10) e 3000 franchi.

Prescrizione

Conformemente all’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP, l’azione penale si prescrive in dieci anni.

Concorso di infrazioni

La nuova disposizione va intesa come una lex specialis in rapporto all’articolo 181 CP (lex generalis), che definisce la fattispecie della coazione. Secondo la definizione, una fattispecie ingloba tutti gli elementi costitutivi di un’altra fattispecie (più generale) e comprende altre caratteristiche che precisano ulteriormente il reato. In quanto disposizione speciale, il nuovo capoverso 2 dell’articolo 181 CP prevale dunque sulla norma generale (art. 181 cpv. 1 CP), che è applicata unicamente quando non si può applicare il capoverso 2.

In analogia alla dottrina e alla giurisprudenza relativa all’articolo 181 CP sono possibili i seguenti concorsi di infrazioni: se l’autore minaccia la vittima per costringerla a dissimularsi il viso, la minaccia di cui all’articolo 180 CO è assorbita dalla fattispecie della coazione71. Se durante la coercizione alla dissimulazione del viso sono commesse vie di fatto ai sensi dell’articolo 126 CP, queste sono assorbite dalla fattispecie della coazione. Le lesioni personali gravi, semplici o colpose (art. 122, 123 e 125 CP), per contro, non sono assorbite72.

9.2.2.5 Articolo 5: Referendum ed entrata in vigore

Il controprogetto indiretto sotto forma di legge federale sottostà a referendum facoltativo secondo l’articolo141 capoverso 1 lettera a Cost.

71 DTF 99 IV 212

72 DELNON/RÜDY, op. cit, n. 69.