Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine
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Riferimento: COO.2180.109.7.254353
2.1.2 Interventi parlamentari inerenti al divieto di dissimulare il viso
In questi ultimi anni, il Parlamento si è occupato più volte della tematica del divieto di dissimulare il viso. Si possono menzionare gli interventi seguenti.
Iniziativa parlamentare Wobmann 14.467 «Divieto di dissimulazione del proprio viso»: mirava a inserire nell’articolo 57 Cost. un nuovo capoverso con il medesimo tenore dell’iniziativa ticinese, ossia: «Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati a offrire un servizio pubblico. Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.». Seguendo la sua commissione e contrariamente al Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati ha deciso di non dare seguito all’iniziativa.
Mozioni Fehr 13.3525 e Föhn 13.3520 «Sancire nel Codice penale il divieto di coprirsi il volto in pubblico»: incaricavano il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una disposizione del Codice penale che punisca il fatto di coprirsi il volto in pubblico durante manifestazioni e dimostrazioni. La prima mozione è stata tolta dal ruolo poiché la trattazione in Consiglio nazionale non si è conclusa entro due anni. La seconda è stata respinta dal Consiglio degli Stati.
Mozione Fehr 11.3043 «Divieto nazionale di mostrarsi in pubblico a volto coperto»: incaricava il Consiglio federale di elaborare un disegno per un divieto nazionale di mostrarsi in pubblico a volto coperto. Adottata dal Consiglio nazionale, la mozione è stata poi respinta dal Consiglio degli Stati.
Mozione Freysinger 10.3173 «Giù la maschera!»: incaricava il Consiglio federale di inserire un articolo 22bisnella legge federale del 21 marzo 199722 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) che preveda in particolare un obbligo di presentarsi a volto scoperto dinanzi a qualsiasi autorità, un divieto di utilizzare a volto coperto i trasporti pubblici e un divieto di partecipare a volto coperto a manifestazioni in pubblico. Adottata dal Consiglio nazionale, la mozione è stata respinta dal Consiglio degli Stati.
2.2 Contesto internazionale
2.2.1 Consiglio d’Europa
La Corte EDU si è espressa in due sentenze di principio23 sulla compatibilità delle legislazioni nazionali francese e belga, che prevedono un divieto di portare il velo integrale negli spazi pubblici, con il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 della Convenzione del 4 novembre 195024 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU]), la libertà di religione (art. 9 CEDU) e il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU).
In entrambi i casi la Corte EDU ha ritenuto tali divieti nazionali conformi alla CEDU. Ha considerato che queste restrizioni controverse mirano a garantire un interesse pubblico preponderante, ossia le condizioni della «vivere insieme» in quanto elementi della protezione dei diritti e delle libertà altrui, e che possono pertanto essere considerate necessarie in una società democratica. Per quanto concerne le sanzioni previste in caso di violazione del divieto, la Corte EDU ha ritenuto ammissibile una multa fino a 150 euro (Francia) nonché una multa fino a 200 euro e/o una pena detentiva da 1 a 7 giorni in caso di recidiva (Belgio).
22 RS 120
23 Sentenza S.A.S. c. Francia del 1° lug. 2014, Req. 43835/11; Sentenza Belcacemi e Oussar c. Belgio dell’11 lug. 2017 Req. 3798/13.
24 RS 0.101