Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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Ciò è ad esempio il caso nell’ambito del trasporto di passeggeri. L’articolo 20 capoverso 1 della legge del 20 marzo 200956 sul trasporto di viaggiatori (LTV) prescrive che il viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve dimostrare la propria identità e pagare, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento. In questi casi il controllore deve poter vedere il viso della persona per poterlo confrontare con la fotografia del documento d’identità. Un altro esempio è il controllo di sicurezza all’entrata di edifici dell’Amministrazione federale o di quella cantonale in cui è eseguito diritto federale. Il principio della proporzionalità, che deve essere osservato da ogni attività dello Stato (art. 5 cpv. 2 Cost.), prescrive che l’obbligo di mostrare il viso sia limitato alle situazioni in cui è opportuno, necessario ed esigibile. Se un compito di diritto federale è eseguibile anche senza identificazione visiva, ma solo con un onere sproporzionato, l’obbligo di mostrare il viso va ciononostante applicato. Non si può ad esempio esigere dai controllori operanti in veicoli che rientrano nel campo d’applicazione della LTV di identificare una persona chiedendo informazioni a terzi affidabili invece che identificandola visivamente il viso.

Capoverso 3 lettere a-e

Il capoverso 3 definisce le persone che sono considerate rappresentanti di un’autorità, in larga misura in analogia con la fattispecie dell’impedimento di atti dell’autorità di cui all’articolo 286 CP, in cui tuttavia è ancora utilizzato il termine ormai obsoleto di funzionario. Secondo il presente capoverso sono considerati rappresentanti di un’autorità anche gli impiegati delle imprese di cui alla legge del 20 dicembre 195757 sulle ferrovie, quelli di cui alla LTV e quelli di cui alla legge del 25 settembre 201558 sul trasporto di merci, nonché gli impiegati delle organizzazioni private a cui un’impresa di trasporto ha affidato compiti del servizio di sicurezza con l’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti in virtù della legge federale del 18 giugno 201059 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e le persone impiegate conformemente alla legge federale del 21 dicembre 194860 sulla navigazione aerea o ad altre leggi federali o cantonali per garantire la sicurezza dell’aviazione civile. Dal punto di vista sistematico è corretto che la cerchia di coloro che possono esigere da altre persone di mostrare il viso per identificarle sia fissata in modo equiparabile a quello prescritto dal CP nel caso di impedimento di atti dell’autorità.

9.2.2.2 Articolo 2: Inosservanza dell’ingiunzione a mostrare il viso

Capoverso 1

L’articolo 2 capoverso 1 dichiara punibile l’inosservanza dell’ingiunzione a mostrare il viso di cui all’articolo 1: è punito con la multa chiunque non dà seguito all’ingiunzione ripetuta di un rappresentante di un’autorità a mostrare il viso. L’ingiunzione deve essere ripetuta almeno due volte in modo adeguato alla situazione (p. es. a una persona di lingua straniera) per garantire che la persona in questione abbia capito cosa deve fare.

Si tratta di una contravvenzione intenzionale. Il tentativo non è punibile (art. 105 CP).

Questa disposizione costituisce una deroga all’articolo 292 CP in quanto la punibilità non dipende dall’intimazione di una decisione sotto comminatoria della pena prevista nel suddetto articolo.

Essa costituisce una lex specialis anche in relazione all’articolo 286 CP61.

56RS 745.1

57 RS 742.101

58 RS 742.41

59 RS 745.2

60 RS 748

61 Per analogia: art.323 CP. Cfr. HEIMGARTNER Stefan, zu Art. 286, Nr. 17, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di), Basler Kommentar zum Strafrecht, vol. II, Basilea 2013.