Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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Riferimento: COO.2180.109.7.254353

1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa

1.1 Testo dell’iniziativa

Il testo dell’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso

1Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

2Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

3La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

Art. 197 n. 12

12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)

La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

1.2 Deposito dell’iniziativa e termini di trattazione

L’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» è stata depositata il 15 settembre 2017. Con decisione dell’11 ottobre 2017 la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 105 553 firme valide1.

L’iniziativa è formulata sotto forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale ha deciso di contrapporle un controprogetto indiretto. Conformemente all’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 settembre 20022 sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale è tenuto a sottoporre all’Assemblea federale il messaggio e il disegno di decreto federale entro diciotto mesi dopo il deposito dell’iniziativa, ossia al più tardi entro il 15 marzo 2019. In virtù dell’articolo 100 LParl, l’Assemblea federale deve decidere in merito all’iniziativa entro il 15 marzo 2020, a meno che una Camera si pronunci per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa, nel qual caso l’Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione (art. 105 cpv. 1 LParl).

1.3 Validità

L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità di cui all’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)3:

 è formulata come progetto elaborato e soddisfa quindi l’unità formale;

 tra i singoli elementi che la compongono esiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le

esigenze dell’unità materiale;

 non viola le disposizioni vincolanti del diritto internazionale e soddisfa quindi l’esigenza

della compatibilità con il diritto cogente internazionale.

1FF 2017 5515

2 RS 171.10

3 RS 101