Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 23 pagine

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Riferimento: COO.2180.109.7.254353

9.2 Commento del controprogetto

9.2.1 Introduzione

Il controprogetto prevede l’emanazione di una legge federale sul divieto di dissimulare il viso e una modifica del CP. L’articolo 1 della nuova legge definisce l’obbligo di mostrare il viso. Il capoverso 2 stabilisce le conseguenze penali dell’inosservanza dell’ingiunzione a mostrare il viso. L’articolo 3 determina la competenza per il perseguimento e il giudizio dei reati ai sensi delle nuova legge. La disposizione generale del CP sulla coazione (art. 181) è ampliata con un capoverso concernente la coercizione a dissimulare il viso.

9.2.2 Legge federale sul divieto di dissimulare il viso

9.2.2.1 Articolo 1 Obbligo di mostrare il viso

L’articolo 1 della nuova legge sancisce l’obbligo di mostrare il viso in situazioni che richiedono un’identificazione visiva in virtù del diritto federale (cpv. 1) o nel caso in cui, senza un’identificazione visiva, un compito prescritto dal diritto federale è eseguibile unicamente con un onere sproporzionato (cpv. 2). Con «mostrare il viso» s’intende togliere temporaneamente il velo integrale di modo che il viso sia completamente visibile dal mento alla fronte.

Sono fatte salve disposizioni speciali che prevedono un divieto di dissimulare il viso per altri motivi o in ragione di rapporti giuridici particolari (p. es. militari).

Capoverso 1

L’obbligo di mostrare il viso si applica dinanzi a rappresentanti delle autorità che sono tenuti a identificare visivamente una persona in virtù del diritto federale. L’enumerazione dei settori della sicurezza, della migrazione e delle assicurazioni sociali ha funzione esemplare e non è esaustiva. In questi settori la legislazione prevede regolarmente obblighi di identificazione. Ciò è ad esempio il caso nella legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI)53, il cui articolo 2 capoverso 1 lettera i prescrive che ogni documenti d’identità ai sensi della legge, ad esempio un passaporto o una carta d’identità, deve contenere una fotografia.

Quest’ultima può essere portata dalla persona richiedente o effettuata dall’autorità di rilascio (art. 9 cpv. 1 e art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza del 20 set. 200254 sui documenti d’identità [ODI]). Essa deve soddisfare determinati requisiti (art. 9 cpv.2 ODI), tra cui quello di mostrare completamente il viso della persona in questione55.

Determinante è che l’obbligo d’identificazione si fondi sul diritto federale. Obblighi d’identificazione visiva meramente cantonali non rientrano nel campo d’applicazione della legge poiché un disciplinamento che costituisce un’ingerenza nel settore di competenza dei Cantoni esige una modifica costituzionale. Se l’obbligo d’identificazione si fonda sul diritto federale non importa se è attuato da un rappresentante di un’autorità federale, cantonale o comunale.

Capoverso 2

Vi sono pure casi in cui, pur non essendo prescritta dal diritto federale, l’identificazione visiva costituisce il presupposto per poter fornire senza un onere sproporzionato una prestazione disciplinata a livello federale (p. es. per garantire una prestazione o il diritto a una prestazione). Perciò le persone in questione devono essere obbligate a mostrare il viso anche nel caso in cui il rappresentante dell’autorità può eseguire un compito di diritto federale senza un onere sproporzionato unicamente mediante un’identificazione visiva.

53 RS 143.1

54 RS 143.11

55 https://www.schweizerpass.admin.ch/dam/data/pass/ausweise/fotomustertafel.pdf.