Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine

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Art. 197 n. 1218

12. Disposizione transitoria dell’art. 96 cpv. 1

1Entro due anni dall’accettazione del nuovo articolo 96 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni, e fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.

2Le disposizioni d’esecuzione dell’Assemblea federale e del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:

a. le pratiche ritenute illecite per le imprese che dominano il mercato sono considerate tali anche per le imprese da cui altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze (imprese che hanno una posizione dominante relativa);

b. in assenza di motivi oggettivi che le giustifichino, sono ritenute illecite le pratiche delle imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa consistenti nel limitare la possibilità dei compratori di acquistare nello Stato di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali beni o servizi offerti in Svizzera e all’estero; le differenze di prezzo continuano a essere considerate lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non provochino distorsioni della concorrenza;

c. le imprese possono limitare mediante pratiche unilaterali l’acquisto all’estero dei beni che esportano, se questi sono destinati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione;

d. le pratiche abusive illecite delle imprese che hanno una posizione dominante relativa non possono essere punite con sanzioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli;

e. l’acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico è in linea di principio garantito, in particolare mediante una disposizione contro la concorrenza sleale.

1.3.2 Riuscita formale e termini di trattazione

Il 12 dicembre 2017 l’associazione «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi» ha depositato presso la Cancelleria federale l’iniziativa «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi». Con decisione del 17 gennaio 2018 la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 107 889 firme valide19.

L’iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale le oppone un controprogetto indiretto. Ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200220 sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale sottoporrà all’Assemblea federale il messaggio con il disegno di decreto federale entro l’11 giugno 2019. Secondo l’articolo 100 LParl, l’Assemblea federale decide in merito alla raccomandazione di voto entro l’11 giugno 2020.

1.3.3 Validità

L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.):

18 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

19 FF 2018 185.

20 RS 171.10