Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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dominante è fondamentalmente libera di organizzare il proprio sistema di distribuzione, purché non infranga l’articolo 5 LCart.
Va inoltre ricordato che i casi di posizione dominante relativa devono essere esclusi – come già previsto dall’iniziativa – dalle sanzioni dirette di cui all’articolo 49a capoverso 1 LCart. Una sanzione diretta sarebbe in questi casi eccessiva. Da un lato perché la posizione dominante relativa riguarda di regola litigi tra soltanto due imprese, senza rilevanza per l’economia nazionale. Dall’altro lato perché un’impresa (non dominante) non è in grado di valutare altrettanto chiaramente di un’impresa dominante se un’altra impresa si colloca in un rapporto di dipendenza nei suoi confronti. In altre parole, potrebbe essere sufficiente obbligare le imprese relativamente dominanti a fornire beni e servizi senza discriminazioni, evitando di applicare loro in aggiunta sanzioni elevate. Inoltre, anche una norma che non prevede sanzioni dirette esercita di regola un effetto preventivo. Poiché la norma proposta sarà sancita in un nuovo articolo (art. 7a LCart), non è necessario alcun adeguamento dell’articolo 49a LCart. Va infine sottolineato che in caso di infrazione con recidiva da parte di un’impresa con posizione dominante relativa sarà applicato, nell’ambito del procedimento in seno alla COMCO, il vigente articolo 50 LCart, secondo cui l’impresa che contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’autorità di ricorso sarà sanzionata nella stessa misura prevista dall’articolo 49a LCart.
2.2 Commenti ai singoli articoli
Art. 4 cpv. 2bisDefinizioni
L’articolo 4 capoverso 2bisAP-LCart proposto definisce il concetto di impresa con posizione dominante relativa. La formulazione si appoggia a una norma delle disposizioni transitorie proposte dall’iniziativa popolare (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. a AP-Cost), ispirata a sua volta dal § 20 capoverso 1 della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrängkunen, GWB). Ai sensi del controprogetto indiretto, per impresa con posizione dominante relativa si intende un’impresa da cui, per la domanda di un determinato bene o servizio commerciale, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze. Nell’ottica del controprogetto indiretto possono essere ritenute relativamente dominanti o dipendenti soltanto le imprese ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bisLCart, non quindi i consumatori o gli enti pubblici, a meno che non siano registrati come imprese (p. es. ospedali, aziende di trasporti pubbliche). Un’altra condizione è la dipendenza da un determinato bene o servizio. La relazione di dipendenza deve essere verificata per ogni singolo caso, per ogni singolo bene o servizio e non soltanto per una fornitura dell’intero assortimento. Ciò non esclude peraltro che un’impresa possa, nell’ottica della norma proposta, dipendere da più prodotti o servizi. A questo riguardo, l’ultima questione da chiarire è il concetto di possibilità sufficiente e ragionevolmente esigibile di rivolgersi a imprese terze. Le imprese che intendono invocare la norma proposta devono poter dimostrare di aver già esaurito infruttuosamente alternative ragionevoli di ottenere il prodotto o il servizio in questione a prezzi (di riferimento) e condizioni comparabili. Per esempio, una richiesta non soddisfatta presso il produttore del Paese di riferimento di regola non è sufficiente a motivare una relazione di dipendenza. A seconda di ogni singolo caso è necessario dimostrare più tentativi mancati di approvvigionamento del prodotto o del servizio offerto a prezzi e condizioni comparabili. L’obbligo di dimostrare di aver tentato di acquistare il bene o il servizio senza successo è in capo al compratore.
Art. 7a Pratiche illecite di imprese con una posizione dominante relativa
L’articolo 7a AP-LCart si rifà a una parte delle disposizioni transitorie dell’iniziativa (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. d AP-Cost.). I presupposti materiali sono elencati di seguito.