Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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indifferentemente per tutte le imprese e non dipendono dalla loro dimensione. La legge tedesca sulle limitazioni della concorrenza è stata anche presa come modello sia per la disposizione transitoria dell’iniziativa (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. a AP-Cost.) sia per il controprogetto indiretto del Consiglio federale in relazione alla definizione di potere di mercato relativo (cfr. art. 2 cpv. 2bisAP-LCart). Tuttavia, la regolamentazione tedesca pare trovare applicazione soltanto nel caso di fattispecie nazionali, anche se il suo tenore, posto che sul mercato tedesco siano presenti determinati effetti (cfr. § 130 cpv. 2 GWB), non esclude un’applicazione a carattere transnazionale. Nella maggior parte dei casi, infine, il concetto di potere di mercato relativo presente nella legislazione tedesca trova applicazione nell’ambito del diritto civile.
In conclusione, si può affermare che il concetto di potere di mercato relativo è parte integrante delle normative sui cartelli di alcuni Stati vicini. Non si può escludere, per lo meno nel caso della Germania, che questo istituto giuridico possa valere anche per fattispecie transfrontaliere. Rimane invece ignota la sua applicazione a casi di isolamento del mercato nelle legislazioni nazionali dei Paesi vicini.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Dal controprogetto indiretto ci si può attendere un calo del costo di alcune prestazioni preliminari per determinate imprese. Ciò potrebbe causare una riduzione dei proventi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), ma anche un loro aumento se dovesse aumentare il fatturato delle imprese. Alcune imprese potrebbero inoltre sperimentare un incremento dei guadagni, il che creerebbe maggiori introiti derivanti dall’imposta sull’utile. Il controprogetto indiretto potrebbe però condurre anche a ripercussioni negative, come perdita d’imposte e di posti di lavoro dovuti alle imprese che subiscono danni (cfr. n. 3.3). Nel complesso non è possibile valutare l’entità di tutti gli effetti, a volte anche contrastanti, generati dal controprogetto. Non si prevedono comunque ripercussioni per il personale della Confederazione, come costi supplementari o aumenti di organico presso le autorità della concorrenza e i tribunali (Tribunale federale e Tribunale amministrativo federale). Considerato il maggior numero di casi da trattare, la COMCO avrebbe peraltro minori capacità per affrontare le fattispecie «classiche» o comunque a bassa priorità. Tuttavia, poiché il controprogetto circoscrive a due tematiche l’ambito di validità della nozione di potere di mercato relativo (ovvero alle fattispecie inerenti all’isolamento del mercato e ai compratori), le ripercussioni per la Confederazione dovrebbero essere di minore rilievo rispetto a quelle generate dall’iniziativa popolare se fosse accettata.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
In determinati casi la nuova regolamentazione potrebbe comportare costi supplementari per i tribunali civili cantonali. Le imprese che dipendono da altre imprese (di seguito «dipendenti») potrebbero infatti essere indotte a intentare soprattutto azioni civili a causa delle difficoltà legate all’applicazione extraterritoriale del diritto svizzero da parte delle autorità e all’assenza sostanziale di rilevanza economica. Dall’altra parte, le imprese che traggono vantaggio dalla nuova regolamentazione potrebbero generare, a determinate condizioni, maggiori introiti legati all’imposta sull’utile. Poiché le pratiche di forte discriminazione sui prezzi potrebbero essere giudicate illecite principalmente nelle regioni di frontiera, gli effetti positivi della regolamentazione sarebbero notevolmente più evidenti nei Cantoni e nei Comuni vicini al confine. Viceversa, come già evidenziato nella sezione precedente, la nuova regolamentazione potrebbe implicare anche ripercussioni negative a livello cantonale e comunale, come il taglio dei posti di lavoro e perdite d’imposta dovuti alle imprese colpite dalla normativa (cfr.
n. 3.3).