Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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Impresa con posizione dominante relativa
I destinatari della presente norma sono unicamente le imprese ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis LCart che offrono beni o servizi. Nel caso specifico, a seconda del sistema di distribuzione scelto, si tratta della figura del produttore o di uno o più dei rispettivi commercianti (all’ingrosso). I compratori con una posizione dominante relativa non rientrano tra i destinatari della norma. Questa disposizione si applica in primo luogo alle fattispecie – importanti per gli iniziativisti – del commercio transfrontaliero nell’ambito dei gruppi.
Imprese che da essa dipendono
Sono contemplate in questo caso soltanto le imprese dipendenti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2bis AP-LCart che comprano beni o servizi. La norma non si applica agli offerenti di beni e di servizi. In base alla sistematica del concetto di potere di mercato relativo, l’ambito di applicazione della nuova disposizione non si estende quindi nemmeno ai consumatori e agli enti pubblici, a meno che questi ultimi non siano singolarmente registrati come imprese (p. es. ospedali, aziende di trasporto pubblico).
Ostacola l’accesso o l’esercizio della concorrenza
Questo elemento garantisce che non tutte le limitazioni all’acquisto di beni o di servizi all’estero ai prezzi o alle condizioni ivi praticate poste da un’impresa che domina il mercato siano da ritenere illecite. Di rilievo è piuttosto il conseguente impedimento all’accesso e all’esercizio della concorrenza del compratore. Il progetto si attiene con ciò alla sistematica dell’articolo 7 LCart, in base al quale la pratica di un’impresa che domina il mercato è illecita non soltanto se realizza uno degli esempi riportati nell’articolo 7 capoverso 2 LCart, ma anche se soddisfa i presupposti dell’articolo 7 capoverso 1 LCart36. Se per esempio un offerente con posizione dominante relativa discrimina i prezzi dei propri beni o servizi tra vari acquirenti, tale pratica è da ritenere illecita soltanto se la discriminazione conduce a distorsioni della concorrenza tra gli acquirenti, indipendentemente dalla presenza di un eventuale motivo oggettivo. Le fattispecie dello sfruttamento abusivo37 non sono contemplate.
Abusando della propria posizione sul mercato
Tra lo sfruttamento abusivo della posizione dominante relativa dell’offerente e un’eventuale distorsione della concorrenza deve sussistere un rapporto di causa-effetto.
Approvvigionarsi di un bene o di un servizio
In base alla sistematica della legge sui cartelli, sono fondamentalmente contemplati tutti i beni e i servizi commerciabili.
Rifiutando
Il concetto di rifiuto va inteso in senso ampio. Comprende ogni comportamento unilaterale adottato da un’impresa con posizione relativamente dominante che conduca a una limitazione reale o legale della quantità o della qualità del bene o del servizio in questione. A titolo di esempio si possono menzionare una mancata fornitura (totale o parziale), consegne ritardate o il rifiuto di concedere garanzie. Se invece un’impresa relativamente dominante concorda con un’altra impresa una limitazione all’approvvigionamento, si è in presenza di un accordo in materia di concorrenza o, a seconda delle
36 Cfr. al riguardo il messaggio del 24 novembre 1994 concernente una legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, FF 1985 I 389 segg. (di seguito Messaggio LCart 1994), in particolare pag. 451.
37 Si veda la definizione al n. 1.2.