Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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1.3.6 Posizione del Consiglio federale
Il Consiglio federale condivide lo spirito dell’iniziativa. Adottare misure contro l’isolamento del mercato svizzero è una necessità. Per tale motivo già nel dicembre 2017 ha adottato un pacchetto di provvedimenti29 finalizzati tra l’altro alla soppressione unilaterale dei dazi industriali, alla riduzione dei dazi all’importazione di determinati prodotti agricoli e alla limitazione dell’elenco delle deroghe al principio Cassis de Dijon30.
Il Consiglio federale respinge tuttavia l’iniziativa, perché ritiene che l’introduzione generale del concetto di posizione di potere relativo e la sua applicazione prevalentemente a fattispecie del mercato interno avrà effetti negativi preponderanti per l’economia svizzera. Poiché in Svizzera un isolamento regionale dei mercati non è possibile, adottare provvedimenti contro potenziali discriminazioni di prezzo al suo interno è una pratica inadeguata; condurrebbe piuttosto all’incertezza giuridica e a un aumento della burocrazia. Se tuttavia l’aumento dei prezzi dovesse interessare l’intero mercato svizzero, il Consiglio federale riterrebbe opportuno disciplinare singolarmente i casi in questione.
La questione del geoblocco privato, parimenti oggetto dell’iniziativa, è nota al Consiglio federale, ma l’Esecutivo non intende avviare una procedura non coordinata a livello internazionale ed è quindi contrario a un divieto unilaterale di questa pratica. Non avendo alcuna garanzia di poter procedere contro imprese all’estero, teme infatti che una simile norma possa trovare applicazione soltanto per le imprese in Svizzera. Ciò potrebbe condurre a distorsioni della concorrenza tra imprese nazionali ed estere – che invece il controprogetto indiretto del Consiglio federale vorrebbe evitare in altri settori – e ripercuotersi quindi negativamente sull’economia nazionale. Per implementare misure efficaci contro le pratiche di discriminazione degli acquisti nel commercio elettronico transfrontaliero, andrebbe garantita l’applicazione della norma anche all’estero. Un’attuazione efficace al riguardo potrebbe per esempio prospettarsi nell’ambito di un eventuale accordo bilaterale con l’Unione europea. In tal caso si dovrebbero dapprima verificare l’interesse e i contenuti di un simile accordo. Il seguito della procedura andrebbe valutato nell’ottica globale delle relazioni Svizzera–UE ed essere conforme alla strategia del Consiglio federale in materia di politica europea. Nel frattempo si potrà monitorare nei singoli Stati l’attuazione e i conseguenti effetti del divieto di geoblocco privato31 che entrerà in vigore il 3 dicembre 2018 all’interno dello Spazio economico europeo (SEE).
Il presente progetto per la consultazione non prevede una valutazione completa dell’iniziativa popolare. Il Consiglio federale presenterà un’analisi approfondita e le sue riflessioni concernenti il respingimento dell’iniziativa nell’ambito del messaggio al Parlamento.
2 Punti essenziali del controprogetto indiretto
2.1 Scopo della proposta di revisione della LCart
Il Consiglio federale si oppone all’isolamento del mercato svizzero causato da ostacoli commerciali statali e da limitazioni della concorrenza ad opera di soggetti privati. Il controprogetto indiretto è volto
29 Cfr. nota 24
30 Il principio Cassis de Dijon è stato sviluppato dalla Corte di giustizia europea (CGUE) per rafforzare il mercato interno della Comunità europea. È stato successivamente introdotto in Svizzera in modo unilaterale. Il principio recepito nel diritto svizzero stabilisce che i beni conformi alle prescrizioni tecniche UE o di uno degli Stati membri dell’UE o dello SEE, e legalmente commercializzati in questi Paesi, possa fondamentalmente circolare liberamente anche in Svizzera senza controlli preventivi, conformemente all’articolo 16a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Sono previste eccezioni soltanto per tutelare interessi pubblici preponderanti. Le derrate alimentari seguono una regolamentazione speciale che prevede una procedura di autorizzazione per tali prodotti.
31 Cfr. nota 15.