Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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Esempio 1: situazione iniziale - fattispecie transfrontaliera
In un Paese limitrofo l’azienda di trasporti T indice una gara d’appalto per l’acquisto di nuovi rimorchi per camion, pubblicando al riguardo un elenco dettagliato di criteri di idoneità e di aggiudicazione. Uno dei criteri di aggiudicazione riguarda l’utilizzo di uno specifico componente (giunto) prodotto dall’impresa A. T necessita di questo componente affinché i rimorchi possano essere utilizzati con la sua flotta di veicoli.
Il componente è distribuito da A sul mercato europeo tramite vendita diretta a prezzo fisso. Non vi sono altri commercianti indipendenti. Ai clienti provenienti dallo spazio non europeo (p. es. dalla Svizzera) A chiede un supplemento del 30 per cento senza che vi sia un motivo oggettivo che giustifichi tale differenza di prezzo.
L’impresa B che produce in Svizzera rimorchi per camion vorrebbe partecipare alla gara di T. Sulla base dei criteri di aggiudicazione è pertanto costretta ad acquistare il componente da A. A è relativamente dominante nei confronti di B perché B, per essere operativa in un mercato a valle (quello in cui si svolge la gara di T), necessita del prodotto di A e, a causa di criteri di aggiudicazione non negoziabili, non dispone di possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.
Valutazione dell’esempio 1 nell’ottica dell’iniziativa per prezzi equi
Poiché l’impresa B può depositare un’offerta competitiva soltanto ottenendo il componente (relativamente importante) di A al prezzo e alle condizioni praticati sul mercato europeo, non esistendo motivi oggettivi che giustificano un trattamento diverso e dato che la discriminazione provocherebbe distorsioni della concorrenza, A dovrebbe essere obbligata a fornire a B il prodotto alle condizioni applicate sui mercati UE.
L’iniziativa contiene inoltre una clausola che permette alle imprese nazionali ed estere con posizione dominante e con posizione dominante relativa di adottare determinate misure per impedire la reimportazione di prodotti. Ciò farebbe sì che, in molti casi, né le imprese né i consumatori svizzeri beneficerebbero di prezzi meno cari per i prodotti svizzeri perché determinate aziende potrebbero
impedire in maniera unilaterale e giuridicamente ammissibile la reimportazione di prodotti.
Esempio 2: situazione iniziale - impedire le reimportazioni
La drogheria D in Svizzera offre vari tipi di caramelle di produttori diversi. Le caramelle dei marchi leader mondiali A e B sono le più richieste dai consumatori e non possono essere sostituite con prodotti alternativi (nemmeno l’una con l’altra).
Lo stabilimento di produzione di A si trova in Svizzera, quello di B in Germania. Sia A sia B vendono le caramelle attraverso i propri canali di vendita svizzeri al 50 per cento in più rispetto all’estero. D vorrebbe quindi acquistare le caramelle in Germania.
Valutazione dell’esempio 2 nell’ottica dell’iniziativa per prezzi equi
Poiché D intende comprare le caramelle di B e non vi sono possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze, B esercita una posizione dominante relativa nei confronti di D. B sarebbe quindi obbligata a fornire a D le caramelle anche tramite i propri distributori all’estero ai prezzi e alle condizioni ivi praticate.
D’altro canto A potrebbe, in base alla condizione di privilegio prevista dall’iniziativa, adottare misure unilaterali per impedire la fornitura tramite i canali di vendita del gruppo all’estero e continuare a rifornire D in esclusiva attraverso il proprio distributore con sede in Svizzera (con sovrapprezzo). Per A e per B si configurerebbe dunque un trattamento diverso.