Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine

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A livello europeo, la nozione di potere di mercato relativo non è contemplata dalla normativa sui cartelli. Tuttavia, oltre alla legge europea in materia, anche i singoli Stati membri hanno specifiche leggi contro le limitazioni della concorrenza. A questo riguardo, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, 1° periodo, e del capoverso 2, 1° periodo, del regolamento (CE) n. 1/2003, le direttive UE prevedono di fatto un’armonizzazione completa degli accordi in materia di concorrenza. Al contrario, l’articolo 3 capoverso 2, 2° periodo, del regolamento (CE) n. 1/2003 mira, in materia di regolamentazioni concernenti il comportamento unilaterale delle imprese, soltanto a un’armonizzazione minima. Nel considerando 8 del regolamento (CE) 1/2003 è espressamente menzionata la possibilità per gli Stati membri di adottare normative che vietano o sanzionano pratiche abusive nei confronti di imprese economicamente dipendenti. Di tale possibilità si sono avvalsi alcuni Stati membri UE per adottare nei rispettivi ordinamenti norme in materia di potere di mercato relativo. Oltre alla legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza (GWB), è il caso della Francia41, dell’Austria42 e dell’Italia43. Il § 20 capoverso 1 della GWB tedesca prevede che il divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato, nel senso di limitazione ingiusta o di discriminazione oggettivamente non motivata ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 19 capoverso 2 numero 1 GWB, sia valido anche per imprese o associazioni di imprese con posizione relativamente dominante. Il presupposto per l’applicazione della norma è che le piccole e medie imprese (PMI) si trovino, in qualità di offerenti o di compratrici di una determinata tipologia di beni o di servizi commerciali, in una relazione di dipendenza tale da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di ricorrere a imprese terze. La limitazione della norma alle PMI è intervenuta nel 1989 nell’ambito della quinta revisione della GWB. Il legislatore tedesco ha motivato questa limitazione con il fatto che, alla luce delle possibilità di importazione garantite dalla crescente integrazione europea e dal migliore accesso ai mercati mondiali, l’obbligo di fornitura non è (più) necessario per le grandi imprese. Ciò non vale invece per le PMI, la cui protezione rimane quindi giustificata44. Questa limitazione non dovrebbe essere ripresa nel diritto svizzero. Se una grande impresa può sfruttare canali di approvvigionamento alternativi, di regola non esiste alcuna relazione di dipendenza e il controprogetto indiretto non sarebbe applicabile. Inoltre le regolamentazioni sui cartelli valgono

41 In Francia l’articolo L.420-2 del codice di commercio («Code de Commerce») recita: Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l’article L. 442-6. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l’article L. 442- 6.

42 In Austria l’§ 4 cpv. 3 della legge sui cartelli (KartG) recita: «Als marktbeherrschend gilt auch ein Unternehmer, der eine im Verhältnis zu seinen Abnehmern oder Lieferanten überragende Marktstellung hat; eine solche liegt insbesondere vor, wenn diese zur Vermeidung schwerwiegender betriebswirtschaftlicher Nachteile auf die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung angewiesen sind».

43 In Italia l’articolo 9 della legge sulla subfornitura: disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Legge 18 giugno 1998, n. 192 recita: (1) È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. (2) L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

44 Cfr. la motivazione tedesca della quinta modifica alla GWB, 1989, BT-Drucks. 11/4610, pag. 21 segg.